Sono stati raggiunti, nella giornata di ieri, due nuovi accordi sindacali, relativi ai lavoratori a tempo determinato ( Allegato ) e, questa la novità , anche per i lavoratori interinali e somministrati ( Allegato ). Tali accordi, ad una prima lettura, sono pressoché identici a quello raggiunto nel 2010, sicché, per quanto riguarda le considerazioni operative può tranquillamente rinviarsi a quanto già scritto in merito a detto accordo[1]. La grossa novità , ovviamente, è costituita dalla possibilità offerta anche ai lavoratori interinali e somministrati, del resto inevitabile, viste le recenti pronunce della Corte di Cassazione[2]. Per quanto attiene i lavoratori a tempo determinato, gli interventi del legislatore (art. 32 del Collegato lavoro o legge 183/2010) e le pronunce della corte di Cassazione e di quella Costituzionale, quest’ultima recentemente intervenuta ancora con l’ordinanza 112/2012, incidono pesantemente sull’entità del risarcimento del danno, sicché pare difficile consigliare di resistere in giudizio, visto che chi ha ancora un contenzioso aperto si vedrebbe rinviare al causa dalla Cassazione alla corte di appello, al fine di operare la riduzione del risarcimento nella misura che va da 2,5 a 12 mensilità . Non pare dunque che per pochi soldi valga la pena di proseguire il giudizio, ove vi sono le condizioni per sottoscrivere l’accordo. Restano le ipotesi, particolari, in cui vi siano vizi nell’impugnazione della sentenza[3]. In tal caso l’adesione agli accordi è sconsigliata, dove l’entità del risarcimento sia di una certa entità . Si tratta di situazioni, come detto, particolari, che vanno valutate attentamente insieme al proprio legale. Va precisato, per correttezza, che la sottoscrizione dell’accordo inibisce, ad avviso di chi scrive, la proposizione del ricorso alla CEDU di cui si è data notizia su questo sito[4], con la conseguente impossibilità di ottenere, ove la CEDU dia una pronuncia favorevole, un risarcimento del danno da parte dello Stato italiano. Diverso è invece il discorso per i lavoratori interinali ed i somministrati, in relazione ai quali, la Corte costituzionale 303/2011 ha escluso esplicitamente che si applichi l’art. 32 del collegato lavoro[5], sicché i risarcimenti riconosciuti a tali lavoratori possono considerarsi al sicuro (subordinatamente all’esito della causa, ovviamente). Anche qui, quindi, la situazione va valutata con attenzione insieme al proprio legale, anche in relazione all’entità del risarcimento ottenuto. Ulteriori chiarimenti verranno forniti all’esito di un esame più attento dei nuovi accordi e in relazione alle richiesta di spiegazioni che dovessero giungere allo studio. Milano, 19 maggio 2012
Rispetto ai precedenti accordi, la situazione è del tutto diversa.
Sergio Galleano
ALLEGATI
[1] Si rinvia, su questo sito, settore Poste a: Accordo Poste – OO.SS. del 27 Luglio 2010 – Comunicato ai Clienti ed ivi riferimento ad altri interventi.
[2] Si veda, sempre nel settore Poste: Fornitura di lavoro temporaneo – legge 196/1997 – mancata prova dei motivi che legittimano l’assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice – conversione del rapporto a tempo indeterminato in capo all’impresa utilizzatrice – Cass. 15614 del 15 luglio 2011 ed ivi ulteriori riferimenti.
[3] Sul punto si consiglia l’attenta lettura dell’intervento: Collegato lavoro – prime pronunce della Cassazione – per l’applicabilità della nuova norma è necessaria una specifica impugnazione circa le retribuzioni arretrate liquidate
[4] Si veda, nel settore varie: Art. 32 legge 183/2010 – ricorso alla CEDU
[5] Così si esprime al Corte costituzionale al punto 3.3.3: Quanto alle ulteriori disparità di trattamento segnalate dal Tribunale di Trani, esse risentono dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata. Difforme è, altresì, la situazione cui dà luogo la cessione illegittima del rapporto di lavoro, laddove, nelle more del giudizio volto ad accertarla, il rapporto corre con il cessionario e la garanzia retributiva rimane assicurata. Altro ancora, infine, è la somministrazione irregolare di manodopera, quando un imprenditore fornisce personale ad un altro al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge.