ALITALIA - ITA: L'ULTIMO TENTATIVO DEL GOVERNO DI "BARARE" PER VINCERE LA PARTITA CONTRO I LAVORATORI.

Nella giornata di ieri (25.09.2023) è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il comunicato stampa n. 51 che annuncia quello che dovrebbe essere il contenuto di un nuovo decreto-legge del Governo circa la cessione Alitalia – Ita.

Tale notizia è filtrata in via informale anche sugli organi di stampa. Ci sembra dunque necessario svolgere alcune considerazioni su tali anticipazioni ed indiscrezioni, sottolineando che al momento non è stata ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alcun provvedimento di legge.

L’intervento, per quanto riferiscono le anticipazioni giornalistiche, comporterebbe che “l’art. 56, comma 3 bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 si interpreta in coerenza con le decisioni della Commissione Europea ed esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende”.

La norma avrebbe lo scopo di “fare chiarezza” circa le difformi interpretazioni della magistratura che, come è noto, si è divisa tra chi ritiene che vi sia stato un trasferimento di azienda da CAI e ITA con conseguente applicazione dell’art. 2112c.c. a tutela dei lavoratori e chi, invece, aderisce alla tesi aziendale e governativa secondo la quale vi sarebbe stata una mera cessione di beni aziendali scollegata dall’attività “Aviation”.

Innanzitutto, va chiarito che le leggi di interpretazione autentica, ammesso che l’annunciato provvedimento rientri in questo genere, vengono utilizzate per fornire un chiarimento su una norma di legge oscura o poco chiara e non per modificare la qualificazione giuridica di una situazione di fatto.

La Commissione europea, con la decisione del 10.09.2021 aveva concluso che non vi era continuità tra le due società, pronunciandosi sul problema della restituzione degli aiuti di Stato a suo tempo concessi dall’Europa in favore della ex Alitalia, ovvero su una materia fattualmente e giuridicamente differente rispetto all’accertamento della continuità aziendale tra Alitalia e ITA.

La Commissione poi operò la propria valutazione prima della cessione e senza aver potuto visionare il contratto, ma solo il piano industriale di ITA fornito dal Governo. Dunque, la Commissione concluse che non vi fosse continuità di azienda, solo sulla base di dati parziali e di provenienza unilaterale, perché forniti dall’Italia, ovvero da una parte interessata.

I giudici che fino ad ora hanno dato ragione ai lavoratori hanno invece accertato i fatti, con una valutazione svolta dopo la concreta cessione di Alitalia ad ITA e sulla base del contratto di vendita intervenuto tra le due società, che la Commissione non poté visionare.

E’ stato così accertato, che l’attività della ex Alitalia è cessata alla mezzanotte del 14.10.21 ed è proseguita senza soluzione di continuità sotto le insegne di ITA, con i medesimi veicoli, equipaggi e mezzi un minuto dopo: alle ore 00.01 del 15.10.2021.

Date queste circostanze, è evidente che l’unica valutazione attendibile è quella effettuata dal Giudice nazionale, perché svolta su dati concreti risultanti dal contratto di cessione e dai relativi allegati e non sulle informazioni che lo Stato italiano ha trasmesso alla Commissione all’evidente scopo di evitare la condanna alla restituzione degli aiuti di Stato.

Basti osservare che lo Stato italiano aveva garantito che la cessione dei beni aziendali di Alitalia sarebbe avvenuta a prezzi di mercato e tale assicurazione è stata una delle principali ragioni che indussero la Commissione in senso favorevole al Governo, invece risulta chiaramente dal contratto che la vendita dell’intero ramo di azienda Aviation è avvenuta al prezzo di un solo 1 euro, dunque platealmente fuori mercato a al di là di ogni logica imprenditoriale.

L’annunciato intervento del Governo Meloni è dunque errato dal punto di vista legislativo e si presenta come una chiara interferenza sull’operato della magistratura.

Già più volte la Corte di giustizia dei diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia per leggi di tale tipo (sentenza Scordino del 29.3.2006 (Ricorso n. 36813/97, §126), Cicero del 30.01.20 (ricorsi n. 29483/11 e altri, § 29), Agrati del 7.6.11 (ricorsi n. 43549/08 e altri, § 64), che privavano i lavoratori di diritti sanciti da una precedente norma, modificata a bella posta per favorire organismi statali interessati all’esito di vasti contenziosi di diritto del lavoro.

Lo stesso scopo avrebbe una norma di tal tipo, come del resto traspare dalle giustificazioni del Governo, che lamenta unicamente le negative conseguenze economiche che deriverebbero da sentenze favorevoli ai lavoratori.

Osservazioni più complete, comunque saranno possibili all’esito dell’esame del testo ufficiale del decreto-legge quando esso verrà pubblicato..

Milano, 26 settembre 2023

Galleano&Associati