Lo StudioGalleano ha assistito, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, alcunilavoratori nei confronti dei quali Equitalia Spa aveva trasmesso invito di pagamentodel contributo unificato nella misura di € 1.036,00 per il procedimento da loroinstaurato avanti alla Corte di Cassazione. Il contributo unificato d’iscrizione aruolo è una somma che viene corrisposta all’Erario ogni volta in cui unaparte inizia un processo civile, amministrativo o tributario, fatti salvi icasi in cui la legge espressamente lo esclude e trova la propria normativa nelTesto Unico in materia di spese di giustizia DPR 115/2002. Perle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiegovi sono alcune eccezioni. In particolare, l’art.13 comma 3 del DPR citato, prevede che il contributo è ridotto nella misuradella metà dell’importo dovuto e l’art.9 comma 1 bis prevede l’esenzione dal pagamento dello stesso qualora leparti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personalesul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a trevolte l'importo previsto dall’art. 76 che disciplina le condizioni diammissione al gratuito patrocinio. Art 9 comma 1-bis. Nei processi percontroversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelleindividuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti chesono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sulreddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importoprevisto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributounificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1,lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte dicassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13,comma 1 Fatta questa necessaria premessa, esaminiamo il caso in oggetto. I ricorrenti(lavoratori socialmente utili ASU di cui lo studio segue da anni il relativocontenzioso clicca qui) avevano agito nei confronti di un comunesiciliano al fine di sentir dichiarare l’illegittimità dei plurimi contratti atermine e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato, con ogni conseguenza in termini di retribuzione e contribuzione. Sia ilTribunale, che la Corte di Appello rigettavano il ricorso, mentre la Corte diCassazione, in accoglimento delle domande dei lavoratori, rinviava al giudicedi merito. In tutti e trei gradi di giudizio i ricorrenti presentavano la dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificatodi cui all’art. 9 comma 1bis D.P.R. n.115/2002. A sostegno delricorso, veniva dedotto che la struttura della norma al comma 1bis deveintendersi nel senso che, solo coloro che superano il livello di redditofamiliare indicato, sono tenuti al versamento del contributo unificato e la precisazionein merito alla fase di cassazione si riferisce alla sola misura del contributodovuto da coloro che superano il reddito indicato e non certo all’esenzione,che risulta anzi confermata anche per il giudizio di legittimità. Si costituiva Equitalia che sosteneva la correttezza della procedura esecutiva avviata alrecupero del pagamento del contributo unificato. La Corte con la recente sentenza n. 2721/2022dell’11.10.2022 (clicca qui per il testo della sentenza), ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento esecutivo e ha condannato la società al pagamento delle spese legali, attraverso una motivazione concisa, ma molto chiara ed esaustiva. La Corte Tributaria condividendo l’interpretazione assunta nella nota sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 3298/2019 la quale ha affermato il principio secondo sui «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia»), afferma che laddove il legislatore avesse voluto escludere dall’esenzione il giudizio innanzi alla Corte di legittimità, avrebbe introdotto un’autonoma prescrizione ad hoc. Secondo il collegio, infatti, la lettera dell’art. 9 comma 1 bis, individua il soggetto cui essa è rivolta, ovvero i titolari di reddito superiore al limite di esenzione e dedica la seconda parte alla determinazione quantitativa del contributo dovuto, ovvero la metà del contributo ordinario per le cause di lavoro. Nel caso del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione la misura base si individua nella misura di cui all’art. 13comma 1, ma non può affermarsi che ciò implichi in re ipsa l’esclusione dalla esenzione. In altri termini, il corpus normativo che regola il pagamento, la quantificazione e l’esenzione dal contributo unificato per il primo grado e l’appello non contiene una espressa eccezione rivolta al giudizio di Cassazione, che ponga questa fase aldi fuori di dette regole. Dunque, anchele controversie di lavoro e previdenza che pendono avanti alla Suprema Cortesono soggette al CU in misura dimezzata in ragione della materia e i soggettinon abbienti sono del tutto esentati dal pagamento di questa pur ridotta tassa. La Corteprosegue spiegando che l’unica menzione del giudizio di cassazione presente nell’art.9 comma 1 bis sia un semplice rimando alle norme generali di quantificazione anon abbia valore di esclusione dalle regole sul dimezzamento per materia e sull’esenzioneper reddito. Quindi, illavoratore promotore di una vertenza, se titolare di un redditofamiliare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non saràtenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzialla Corte Suprema di Cassazione. Tale pronunciarappresenta una corretta applicazione del più basilare principio costituzionaledi cui all’art. 24 Costituzione per cui “tuttipossono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessilegittimi. La difesa è un dirittoinviolabile in ogni stato e grado del processo”. Infatti, nonvi sarebbe alcuna ragionevole giustificazione ad escludere i meno abbientiall’accesso al giudizio di legittimità e proprio il caso oggetto della sentenzane rappresenta chiara esplicazione. Infatti, i ricorrenti si erano visti respingereil ricorso da parte dei giudici di merito e l’unica possibilità di otteneregiustizia (di fatto, poi ottenuta) era quella di chiedere l’intervento delgiudice di legittimità. L’accesso al giudizio di cassazione che sarebbe statosostanzialmente impossibile, o insopportabilmente oneroso, per un ASU, stantela situazione reddituale, ove gli fosse stato imposto di corrispondere ilcontributo e nella misura richiesta da Equitalia. Correttamente,dunque, anche la Corte Tributaria ha interpretato la normativa di riferimento nelsenso in cui non è prevista l’imposizione del pagamento del contributounificato per i ricorrenti non abbienti in un giudizio di lavoro, evitandodunque di porre nel nulla il principio di civiltà sulla base del quale è garantitol’accesso alla giustizia a tutti i cittadini, tanto più in una materia come ildiritto del lavoro che costituisce il fondamento del nostro impiantocostituzionale. Milano, 8 Novembre 2022 Avv. Claudia Scalerandi