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L'Avv. Galleano commenta la recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 3768/2002 clicca qui), in punto di appalti pubblici. La Corte ritiene ribadisce un principio già stabilito sul divieto di intermediazione di manodopera ,ossia che l’art. 29 del D.lgs. 276/2003 delinea la differenza tra il contratto di appalto e la somministrazione irregolare di lavoro.