Dopo la sentenza del Tribunale di Bologna, già pubblicata su questo sito [1], anche il Tribunale di Taranto, con la sentenza 23.2.2011 (leggi / scarica ), che cortesemente ci segnala l’avv. Andrea Capobianco, prende atto che la percentuale dei lavoratori che Poste può assumere annualmente ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis, va calcolata sul numero dei soli dipendenti addetti al servizio universale di consegna della posta. Il principio deriva direttamente dall’esame della stessa sentenza 214/2009 della Corte Costituzionale che, pur ritenendo non contraria alla costituzione la norma speciale “ad aziendam” per Poste, ritiene che la deroga riguarda unicamente l’azienda per la parte in cui svolge i servizi indicati e non, certamente, i diversi servizi finanziari. Si tratta della seconda sentenza che afferma tale principio (almeno, per quanto è a nostra conoscenza). Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, contiamo che altri giudici prendano atto di tale fondatissima tesi, traendone le necessarie conseguenze.
Roma, 18 aprile 2011
Sergio Galleano.
ALLEGATI
[1] V. l’intervento, nel settore Poste, “Contratti art. 2 comma 1 bis” e ultime sentenze