Art. 2 comma 1 bis – causale finanziaria- ricorso alla CEDU

Come é noto, le vicende relative all’art. 2 comma 1 bis (causale finanziaria) hanno avuto esiti negativi sia avanti alla Corte Costituzionale italiana (sentenza 241/2009[1]) che davanti alla Corte di Giustizia europea[2] (la richiesta di revocazione dell’ordinanza Vino, di cui si era data su questo sito notizia della presentazione[3], é stata dichiarata “inammissibile” per carenza di interesse del lavoratore a censurare gli errori procedurali della Corte europea).

Le vicende che hanno accompagnato lo svolgimento anomalo di tale procedimento sono state ampiamente spiegate negli atti redatti dall’avv. Vincenzo De Michele, che si sono allegati agli interventi pubblicati su questo sito e ad essi si rinvia.

Le anomalie riscontrate sono ora divenute oggetto di un procedimento che é stato iniziato avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo anche nei confronti dell’Unione europea oltre che nei confronti dello Stato italiano, in merito al quale si pubblica il relativo atto, redatto da questo studio e dall’avv. De Michele e condiviso da tutti i colleghi firmatari; la Corte europea dei diritti dell’uomo sembra non gradisca la pubblicazione del testo dei ricorsi presentati, il cui contento é comunque anticipato nel presente intervento.

Lo studio resta a disposizione, a semplice richiesta via mail, ad inviare a chiunque vi abbia interesse, il testo del relativo ricorso.

Si fa presente che analoghi ricorsi possono essere presentati da tutti coloro che hanno avuto una sentenza negativa in procedimenti ex art. 2 comma 1 bis e che tale sentenza negativa sia fondata sulla ritenuta legittimità da parte del giudice della norma di legge indicata (e non, magari, per eventuali irregolarità del procedimento). 

Il ricorso alla CEDU dovrebbe essere presentato entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere presentato anche prima del passaggio in giudicato in caso di sentenza definitiva di 1° grado o di 2° grado che richiami nella motivazione sia la sentenza n.214/2009 della Corte costituzionale sia la ordinanza Vino della Corte di Giustizia per sostenere la legittimità della causale finanziaria.

Si consiglia di consultarsi con il proprio legale in merito.

Si darà notizia degli sviluppi di tale procedimento.

Nel frattempo proseguono le cause che ormai hanno ad oggetto soprattutto la questione delle percentuali ed in merito alle quali si farà a breve una rassegna.

Milano, 22 aprile 2012.
Sergio Galleano.

[1] Si veda, su questo sito, settore Poste: Corte costituzionale 214/2009:luci (qualcuna) e ombre (molte) di una sentenza fatta male
[2] Sempre su questo sito, settore Poste: Contratti art. 2 comma 1 bis (causale finanziaria) – non contrarietà della norma all’ordinamento europeo – Ordinanza 11.11.2010 in causa C-10/2010
[3] Sempre su questo sito, setore Poste, si veda: Contratti ex art.2 comma 1 bis – presentata la richiesta di revocazione dell’Ordinanza Vino della CGUE nonché: Art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 –Nuova rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee – Tribunale Trani 7.2.2011