Si è già data notizia su questo sito del procedimento incidentale sollevato dal Tribunale di Aosta[1] nell’ambito della causa promossa dal Direttore d’orchestra della banda municipale, rimasto alle dipendenze del Comune di Aosta per circa trent’anni con ripetuti contratti a termine e lasciato a casa da un momento all’altro. In questa situazione il giudice di Aosta si è visto costretto a proporre la questione avanti alla magistratura europea, dove la Commissione ha depositato le sue osservazioni che si allegano ( leggi / scarica ). Queste osservazione sono rilevanti, perché la Commissione, richiamando le sue precedenti note nella causa Carratù[6], dove già si era rilevata la contrarietà della normativa di cui al collegato lavoro che creava discriminazioni tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dice a chiare lettere che una normativa che renda troppo difficoltosa, se non impossibile, la prova del danno subito dal lavoratore è certamente contraria alla clausola 5 della Direttiva UE 1999/70 in tema di divieto di reiterazione abusiva di contratti a termine, oltreché discriminatoria tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, in violazione anche della clausola 4 della Direttiva che vieta ogni discriminazione tra le due tipologie di rapporti.
In quel procedimento il funzionario, difeso dall’avv. Federico Mavilla, denunciava la illegittima reiterazione dei contratti e chiedeva la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro con il Comune ed il suo ripristino. In subordine avanzava la richiesta di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Aosta, in cause precedenti, aveva riconosciuto il solo risarcimento del danno, commisurandolo alla indennità dovuta per il licenziamento di un lavoratore tempo indeterminato.
Mentre si accingeva a decidere anche questa causa, interveniva però la Corte di Appello di Torino che riformava le precedenti pronunce del Tribunale di Aosta negando, oltre alla conversione, anche il risarcimento del danno, sul presupposto che il lavoratore non ne aveva provato l’entità, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione[2]. E tutto ciò nonostante la pendenza di procedimenti incidentali avanti alla Corte costituzionale[3] (che ha poi rimesso la questione alla Corte europea [4]) e davanti alla stesa Corte di Lussemburgo[5].
Una evidente smentita della giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, alla quale si erano adeguati gran parte dei Giudici italiani, che dovranno certamente mutare orientamento se le considerazioni della Commissione europea, come è probabile, verranno accolte.
Non è un caso, del resto, che proprio in questi giorni l’attuale governo italiano si stia affrettando a programmare un tornata di regolarizzazioni dei precari che, però, non sembra destinato a risolvere seriamente il problema e, in ogni caso, ignora la questione del risarcimento del danno causato ai lavoratori in conseguenza della reiterata stipulazione di contratti a termine per svariati anni.
Su questo sito si darà notizia dello svolgimento della causa a Lussemburgo, che si prevede dovrebbe essere discussa nel giro di pochi mesi, in unione con le procedure che riguardano la questione della scuola, sollevata dal Tribunale di Napoli, dove viene affrontata anche la questione della conversione del rapporto, e nelle quali si è costituito anche questo studio[7], unitamente all’avv. Vincenzo De Michele e ad altri legali.
Roma, 28 agosto 2013
Sergio Galleano
ALLEGATI
[1] Si veda, in questo settore: • Pubblico impiego – reiterazione abusiva di contratti a termine di dipendenti del Comune di Aosta – Violazione della normativa nazionale e di quella europea – Risarcimento del danno ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 – Obbligo del lavoratore di fornire la prova dell’effettivo danno subito – Contrasto con la Clausola 5 della Direttiva UE 1999/70 – Rimessione alla Corte europea da parte del Tribunale di Aosta
[2] Si veda, sempre su questo sito, stesso settore: • Cass. 10127/2012 – Personale della scuola – condanna a vita al precariato Commissione europea – apertura di procedimenti di infrazione nei confronti dello Stato italiano per la situazione del precariato nella scuola. Come uscire dal corto circuito?.
[3] Si veda: • Scuola – disciplina speciale per il reclutamento del personale – divieto di conversione anche in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine – questione non infondata di costituzionalità – Tribunale Trento 15.11.2011 – costituzione in Corte costituzionale.
[4] Si veda: • Disciplina di reclutamento nella scuola che consente la reiterazione infinita di contratti a termine per il personale docente ed ATA – Compatibilità con la Direttiva UE 1999/70 che impone l’adozione di misure preventive e sanzionatorie contro tale reiterazione – Corte costituzionale – ordinanze 106 e 107 del 2013 – questione di pregiudizialità alla Corte europea
[5] Si veda: • Corte europea – Lavoratori della Scuola – Applicabilità dell’art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 negata dalla Corte di Cassazione 10127/2012 – Questione di pregiudizialità avanti alla Corte europea – Le osservazioni scritte della parte lavoratrice
[6] Si veda, nel settore varie: • Art. 32 – procedimento avanti alla Corte europea a seguito di questione di pregiudizialità del Tribunale di Napoli – la memoria della Commissione Europea
[7] Nel settore pubblico impiego: • Corte europea – Lavoratori della Scuola – Applicabilità dell’art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 negata dalla Corte di Cassazione 10127/2012 – Questione di pregiudizialità avanti alla Corte europea – Le osservazioni scritte della parte lavoratrice