L'Avv. Galleano analizza la sentenza del10 febbraio 2025, n. 600 Tribunale di Napoli Nord, (CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO IN PDF) che ha dichiarato invalida l'impugnazione di un licenziamento effettuata via PEC da un avvocato senza firma digitale o attestazione di conformità. Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene l'impugnazione del licenziamento possa avvenire con qualsiasi atto scritto, è necessaria la certa riferibilità dell'atto al lavoratore. In merito all'impugnazione a mezzo pec del licenziamento si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 18529/2024, che ha cassato una decisione simile della Corte di appello di Bologna. La Cassazione ha stabilito che l'impugnazione del licenziamento può avvenire tramite qualsiasi atto scritto idoneo a comunicare la volontà del lavoratore, anche tramite PEC con un file word, senza necessità di firma digitale, purché l'atto sia riferibile con certezza al lavoratore. La differenza tra i due casi risiede nel fatto che, nel caso del Tribunale di Napoli, il datore di lavoro aveva contestato l'assenza di una procura alle liti, mentre nella sentenza della Cassazione non era stata contestata la mancanza di poteri dell'avvocato. La validità dell'impugnazione richiede che il difensore sia munito di procura, che deve essere dimostrata in caso di contestazione. Leggi qui il commento integrale dell'Avv. Sergio Galleano, pubblicato sulla Rivista Labor - Il Lavoro nel Diritto. Si segnala che la rubrica degli aggiornamenti in Labor è sempre consultabile gratuitamente, per i non abbonati è sufficiente la sola registrazione. 1 aprile 2025