Pochi giorni fa, nel giudizio R.G. 9619/2023 patrocinato dal nostro Studio, la Corte di Cassazione ha formulato una proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. (clicca qui per scaricare il provvedimento) relativa ad una causa intentata da alcuni lavoratori l.s.u. nei confronti di un Comune siciliano presso il quale erano impiegati da diversi anni attraverso una illegittima reiterazione di progetti di pubblica utilità in realtà inesistenti. L’Amministrazione ha impugnato la sentenza di appello avanti alla Corte di cassazione, che ha deciso la causa con ordinanza, dichiarando inammissibile il ricorso per via di alcune questioni procedurali che ne rendono impossibile l’esame nel merito. Da qui la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata dalla Corte.
In primo grado ed in appello, era stata accertata nei fatti l’identità delle mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione convenuta con conseguente equiparazione del trattamento retributivo e contributivo. Il Comune era stato inoltre condannato al pagamento del risarcimento del danno “eurounitario” in favore dei ricorrenti.
La Corte avrebbe potuto terminare qui l’esame della questione, ma ha scelto di andare oltre e di chiarire che il ricorso sarebbe stato comunque rigettato anche nel merito.
Il Collegio approfitta dell’occasione per sottolineare tre punti fermi nella materia dell’impiego precario alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni:
1) “è consolidato l’indirizzo per cui l’accertamento dello svolgersi in forma subordinata di rapporti di l.s.u. dà diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. (Cass. 17101/2017; Cass. 3504/2024)”
Si tratta del punto di arrivo di un contenzioso ultradecennale in materia di precariato pubblico.
L’accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, come ordinario rapporto di lavoro subordinato vale a fondare il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto.
L’accertamento di fatto, dunque, spazza via tutte le forme di mascheramento del rapporto di lavoro subordinato, quali progetti di pubblica utilità, lavori socialmente utili, mansioni di supporto, collaborazioni, consulenze, percorsi di formazione e lavoro e quanto altro la fantasia del legislatore e dell’amministrazione abbia inventato negli ultimi trent’anni nell’intento di negare il diritto alla giusta retribuzione previsto dal Codice civile all’art. 2126: Prestazioni di fatto con violazione di legge.
2) la riqualificazione in termini di subordinazione di rapporto formalmente stipulato in altre forme attribuisce, qualora vi sia abusiva reiterazione, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario secondo i parametri di Cass., S.U., 5072/2016 (Cass. 10951/2018; Cass. 41464/2021);
Le differenze retributive non sono l’unico ristoro spettante al lavoratore ingiustamente mantenuto in una condizione di precariato prolungato. Ad esse si aggiunge anche il risarcimento del danno eurounitario, ovvero una somma variabile tra 2,5 e 12 mensilità, da liquidarsi, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa/ente pubblico, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. (combinato disposto dell’art. 32 L. 183/2010 e dell’art. 8 L. 604/1966).
3) la Corte territoriale ha accertato l’esistenza della subordinazione sulla base di alcuni indici propri di essa (la Corte di merito ha infatti rilevato non solo che “alle tre lavoratrici era stata richiesta una prestazione sovrapponibile a quella dei dipendenti”, ma anche che essi erano soggetti a “tutti gli oneri propri dei dipendenti a tempo indeterminato quali timbratura, giustificazione delle assenze, visite fiscali, pianificazione delle ferie, assegnando loro le mansioni di cui in narrativa”), … …;
Il terzo punto è forse il più tecnico, ma anche quello più importante.
In esso si chiarisce che le prime due forme di risarcimento possono essere assegnate al lavoratore solo se è stato accertato in giudizio, che il suo rapporto di lavoro, ufficialmente precario ed in qualche modo speciale, si è realtà svolto come quello dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato e con pari mansioni e livello di inquadramento.
Il principio è semplice: lo svolgimento di mansioni istituzionali dell’ente comporta di per sé la natura subordinata del rapporto, con la conseguenza che, a parità di lavoro corrisponde parità di retribuzione, dovuta si densi dell’art. 2126 cod. civ., indipendentemente dalla forma con la quale si presenta il rapporto.
Inoltre, nel caso di prosecuzione dell’irregolare rapporto per più di tre anni è punito con un ulteriore risarcimento quantificato tra 2,5 e 12 mensilità, in applicazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70 dell’Unione europea..
Nella conclusione del proprio provvedimento, la Corte definisce ancora una volta quelli appena enunciati come “principi consolidati” e ciò risulta evidente anche dalla modalità scelta per questa ulteriore proclamazione.
L’utilizzo di un provvedimento di per sé non decisorio, per esporre tali principi, infatti, lascia intendere che si tratti di assunti ormai tanto ovvi da non richiedere più lunghe spiegazioni, né particolari approfondimenti.
Resta ovviamente la prova dell’effettivo svolgimento di mansioni istituzionali che va valutato caso per caso.