Il principio di non discriminazione. Indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute

La sentenza n. 819/2026 del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro (Giudice Dott.ssa Carlotta La Vecchia), pubblicata il 22 giugno 2026, costituisce un rilevante precedente in materia di indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute (CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO IN PDF).

Viene infatti sancito l'obbligo di computare, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per la corresponsione di tale indennità, anche i periodi di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Il caso.

Il contenzioso, promosso dallo Studio Legale Galleano & Associati per conto di cinque dirigenti medico-veterinari, trae origine dal mancato riconoscimento, da parte del Ministero della Salute, anche dei periodi di impiego con contratti a tempo determinato ai fini dell'anzianità di servizio maturata e conseguentemente del calcolo dell'indennità di esclusività.

I ricorrenti erano stati assunti con contratti a tempo determinato di durata triennale a decorrere dal 2006, con incarichi conferiti senza soluzione di continuità sino al 2019, per essere poi stabilizzati a tempo indeterminato, nella medesima qualifica e con le stesse mansioni, a far data dal 1° gennaio 2020. L'anzianità complessivamente maturata, comprensiva dei periodi a termine, era pertanto superiore ai quindici anni.

L'art. 21-bis, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 2022, n. 25 (di conversione del D.L. n. 4/2022) aveva esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute l'indennità di esclusività, prevista in precedenza solo per le corrispondenti figure del SSN.

La quantificazione di tale indennità è disciplinata dall'art. 89 del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018, che differenzia gli importi in ragione dell'anzianità di servizio e che, al comma 2, espressamente stabilisce:

"L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità."

Nonostante tale inequivoca previsione contrattuale, il Ministero, adducendo generiche ragioni di carenza di fondi, aveva corrisposto l'indennità computando unicamente l'anzianità maturata a partire dalla stabilizzazione (1° gennaio 2020), assegnando ai ricorrenti l'importo previsto per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni (euro 2.519,19 annui lordi) e ignorando i periodi lavorati in forza di contratti a termine. I dirigenti con un computo corretto della propria anzianità avrebbero, infatti, avuto diritto all'importo previsto per la fascia di esperienza superiore a quindici anni (euro 13.857,58 annui lordi), con una differenza annua di euro 11.338,39 pro capite.

Il fondamento della pretesa azionata risiede nel principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, cristallizzato nella clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto, con i cedolini del mese di ottobre 2024, a erogare le differenze retributive in linea capitale, riconoscendo retroattivamente l'anzianità maturata nei rapporti a tempo determinato.

Tale adempimento, intervenuto dopo il deposito del ricorso, ha determinato la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale, lasciando aperta la questione relativa agli accessori del credito (interessi e rivalutazione monetaria) e all'esatto ammontare degli importi dovuti.

Per verificare tali aspetti, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione.

All’esito della CTU, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle differenze retributive maggiorate degli accessori del credito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Inoltre, è stato posto integralmente a carico dell'Amministrazione le spese di lite e della CTU contabile.

Un passaggio particolarmente rilevante della vicenda riguarda l'argomento ministeriale secondo cui gli interessi sarebbero dovuti soltanto dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL (novembre 2023, anziché gennaio 2022).

La sentenza, coerentemente con la giurisprudenza di merito più recente, ha respinto tale tesi, affermando che la modifica contrattuale non ha istituito un nuovo diritto, ma ha adeguato la regolamentazione collettiva a principi già presenti nell'ordinamento. Di conseguenza, il diritto alla fascia superiore dell'indennità di esclusività era già esigibile dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma di legge istitutiva dell'emolumento per i dirigenti ministeriali, e gli accessori decorrono da tale momento.

Il Tribunale ha inoltre applicato il principio della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese, valutando che l'adempimento ministeriale dimostrasse implicitamente la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti.

Il giudice, infatti, deve regolare le spese in base alla prognosi di fondatezza della domanda originaria, ponendone il carico in capo a chi, con il proprio inadempimento, ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale.

Conclusioni

La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che, facendo leva sulla diretta applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, tutela i lavoratori pubblici assunti a termine dalla discriminazione nell'accesso a istituti retributivi collegati all'anzianità di servizio (questo Studio infatti ha ottenuto anche altre pronunce positive avanti al Tribunale e alla Corte di Appello di Roma).

In tale contesto, la resistenza del Ministero fondata su argomenti di bilancio e su pretese lacune nel recepimento delle norme contrattuali è priva di qualsiasi fondamento giuridico.

La pronuncia conferma altresì che il datore di lavoro pubblico che, a fronte di un diritto chiaro e documentato, ritarda l'adempimento sino a quando non viene evocato in giudizio, subisce le conseguenze della soccombenza processuale, inclusa la condanna alle spese di lite e di CTU, in applicazione del principio di causalità che governa la distribuzione degli oneri processuali e che sempre più raramente trova corretta applicazione nelle aule di giustizia.

Studio Legale Galleano & Associati

Avv. Sergio Galleano – Avv. Claudia Scalerandi – Avv. Federico D'Elia