Indossare il velo sul luogo di lavoro. Bilanciamento di interessi: libertà personale e libertà di impresa



La decisione di un’impresa di vietare ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose, spirituali o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce una discriminazione diretta “basata sulla religione o sulle convinzioni personali”, ai sensi della direttiva n. 2000/78, a condizione che tale disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata, cioè che il divieto valga per tutte le confessioni religiose.

È quanto affermato dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 13 ottobre 2022 relativa alla causa C-344/20, in un caso in cui la volontà di indossare segni visibili di appartenenza religiosa sul luogo di lavoro viene a scontrarsi, nuovamente, con politiche aziendali di neutralità. 

Leggi qui il commento dell'Avv. Scalerandi pubblicato sulla Rivista Labor.