L'articolo analizza la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 gennaio 2026 (causa C-668/24 clicca qui per scaricare il testo in PDF) pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (clicca qui per scaricare la sentenza in PDF). . Il caso riguardava una ballerina del Teatro alla Scala, assunta con una successione di contratti a termine e di lavoro autonomo tra il 2014 e il 2019. Il giudice nazionale chiedeva se la normativa italiana, che per le FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE (FLS) vieta la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato in caso di abuso, sostituendola con un risarcimento del danno, fosse compatibile con le clausole 4 e 5 della direttiva 1999/70/CE. Tale interrogativo si poneva alla luce della precedente sentenza Sciotto (C-331/17) e delle successive sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (nn. 5542 e 5566 del 2023), che avevano confermato la legittimità del divieto di conversione a fronte delle misure sanzionatorie introdotte dal legislatore nel 2019. La Corte di Giustizia ha stabilito che la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE non osta a una normativa nazionale che, in un settore specifico come quello delle FLS, esclude la conversione del rapporto e prevede misure alternative, a condizione che queste siano effettive e dissuasive. Tali misure, nel caso italiano, sono state individuate nel risarcimento del danno e nella responsabilità dirigenziale. Leggi qui il commento integrale dell'Avv. Sergio Galleano, pubblicato sulla Rivista Labor - Il Lavoro nel Diritto. Si segnala che la rubrica degli aggiornamenti in Labor è sempre consultabile gratuitamente, per i non abbonati è sufficiente la sola registrazione. 29 giugno 2026