La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sanziona l’Italia e ristabilisce il diritto. Poste Italiane e i lavoratori precari: storia di un abuso senza fine oggi svelato e sanzionato.

In una storica sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per la violazione del diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La decisione, nel caso Barbieri e altri c. Italia, rappresenta un'importante vittoria per i lavoratori, che per anni si sono visti negare un giusto risarcimento a causa di un intervento legislativo retroattivo (CLICCA QUI PER SCARICARE LA SENTENZA IN PDF),

Lo Studio Galleano&Associati e in particolare l'Avv. Federico D'Elia, che ha seguito tutte le posizioni fin dall'inizio, ha svolto un ruolo importante nel portare avanti questa battaglia di principio fino a Strasburgo, ottenendo un risultato che riafferma la preminenza dello Stato di diritto e la separazione dei poteri.

La vicenda trae origine da una serie di contenziosi avviati tra il 1999 e il 2009 da lavoratori assunti con contratti a tempo determinato da Poste Italiane.

A quel tempo, Poste era l’azienda con il più alto numero di lavoratori a termine in Italia ed in assoluto il datore di lavoro che faceva il più largo utilizzo di lavoro precario, potendo addirittura beneficiare di specifiche norme di favore sulle quali in seguito intervenne anche la Corte costituzionale.

Ritenendo illegittima l'apposizione del termine, questi lavoratori si erano rivolti ai tribunali chiedendo la conversione del loro rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto di lavoro e il conseguente risarcimento del danno.

Il contenzioso che ne seguì occupò quasi un decennio a partire dai primi anni ’90, affollando i Tribunali del lavoro di tutta Italia ed arrivando sino in Cassazione ed alla Corte costituzionale, oltre che alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Tra il 2008 ed il 2009, tale contenzioso poteva dirsi ormai concluso con la sostanziale vittoria dei lavoratori, anche per l’effetto di vasti accordi transattivi mediati dai sindacati di riferimento.

La giurisprudenza italiana che alla fine si consolidò riconosceva ai lavoratori, oltre alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, un risarcimento corrispondente alle retribuzioni perse durante il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto a termine, o la messa a disposizione delle energie lavorative, fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro che veniva disposta con sentenza.

Molti tribunali avevano accolto le domande dei ricorrenti, liquidando somme ingenti a titolo di danno e l’ammontare del risarcimento dipendeva anche dalla lunghezza del processo.

Poiché il periodo di estromissione dal posto di lavoro andava interamente risarcito e terminava solo con la sentenza di reintegra, anzi con la materiale esecuzione di essa, i lavoratori potevano vedersi liquidare diversi anni di retribuzione, anche 60 o 70 mensilità, se il loro tribunale aveva tardato ad emettere la sentenza o se Poste aveva tardato ad eseguirla. Il tutto con maggiorazione di interessi.

La questione risarcitoria, più ancora di quella occupazionale, divenne il vero problema per Poste Italiane.

Infatti, la manodopera reintegrata dai giudici poteva essere utilmente riassorbita nella vasta struttura di Poste, ma l’ammontare dei risarcimenti, unito a quello delle condanne al pagamento delle spese legali, nonché ai costi della propria stessa difesa, costituiva un esborso molto ingente per l’azienda e per di più di andamento imprevedibile.

Il governo, oggi possiamo dirlo con sicurezza proprio grazie alla sentenza della CEDU, si intromise nella vicenda al fine di sollevare Poste Italiane da ulteriori costi e permetterle anche di recuperare le somme già erogate, cosa che l’azienda prontamente fece riducendo in povertà una cospicua fetta dei propri lavoratori.

Il colpo di coda arrivò il 4 novembre 2010 con l'entrata in vigore della Legge n. 183/2010 (il cosiddetto "Collegato Lavoro"). L'articolo 32 di questa legge ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo del risarcimento, sostituendo il precedente criterio basato sulla lunghezza dell’estromissione con un'indennità forfettaria "onnicomprensiva", contenuta tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione. L'aspetto più controverso e lesivo è stato il comma 7 dello stesso articolo, che ha reso questa nuova e meno favorevole disciplina applicabile a tutti i giudizi pendenti.

L’effetto sul contenzioso ancora aperto, pur di dimensioni molto ridotte rispetto agli anni precedenti, fu devastante.

Strategicamente, Poste aveva provveduto ad impugnare tutte le sentenze che la vedevano soccombente, perché, pur nell’apparenza di una sicura sconfitta, i vertici aziendali sapevano della norma che sarebbe stata promulgata.

Dal canto suo, l’ultimo governo Berlusconi fece la sua parte stabilendo che il nuovo meccanismo di calcolo del risarcimento dovesse applicarsi a tutti i procedimenti ancora in essere.

Di conseguenza, i Giudici, pur confermando l'illegittimità dei contratti a termine ed il reintegro dei ricorrenti presso Poste, si videro costretti ad applicare la disciplina con una drastica riduzione dei risarcimenti già riconosciuti e pagati ai lavoratori.

Molti ricorrenti si videro defraudati del loro risarcimento, che a distanza di anni dall’avvenuto pagamento e dopo anche quattro o cinque sentenze di conferma, veniva loro ridotto in 12 mensilità, nella migliore delle ipotesi, a fronte di 60 o 70 mensilità ricevute con gli interessi.

I lavoratori sono stati dunque condannati a restituire le maggiori somme percepite in esecuzione delle prime sentenze e senza nemmeno la consolazione di conservare le sparute mensilità riconosciute dalla nuova disciplina, poiché la restituzione della differenza tra il vecchio ed il nuovo risarcimento doveva avvenire con maggiorazione di interessi, che normalmente assorbiva quasi per intero il risarcimento residuo.

Inoltre, Poste pretendeva, illegittimamente, che venisse restituita la cifra lorda, ovvero comprensiva di tasse e contributi, e non il solo importo netto a suo tempo percepito dal lavoratore vittorioso.

Per avere un’idea della gravità della questione, si consideri che risarcimenti anche da € 130.000,00 lordi vennero ridotti a soli € 20.000,00 con condanna del lavoratore a restituire a Poste la differenza tra le due somme oltre interessi.

L'Intervento dello Studio Galleano&Associati e il Ricorso alla Corte Europea

Di fronte a quella che appariva come una palese ingiustizia e un'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, l’Avv. Sergio Galleano ha deciso di portare il caso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Avv. Federico D'Elia ha preparato i ricorsi per i clienti dello Studio, sostenendo che l'applicazione retroattiva della Legge n. 183/2010 violava due principi fondamentali della Convenzione:

Dopo oltre 11 anni di attesa, con la sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte di Strasburgo ha accolto la tesi principale sostenuta dallo Studio. La Corte ha stabilito che l'applicazione retroattiva della legge ha avuto un impatto decisivo sull'esito delle controversie, comportando una "sostanziale riduzione delle somme riconosciute ai ricorrenti".

La CEDU ha ricordato che un'ingerenza legislativa in giudizi pendenti può essere giustificata solo da "motivi imperativi di interesse generale". Nel caso di specie, la giustificazione addotta dal Governo italiano – ovvero la necessità di garantire la certezza del diritto e l'uniformità di trattamento – non è stata ritenuta sufficiente per legittimare un intervento retroattivo.

La Corte ha affermato chiaramente al punto 23 della sentenza:

“...lo Stato, senza ragioni convincenti in grado di superare i rischi inerenti all'uso di una legislazione retroattiva, abbia emanato e applicato una normativa che ha avuto l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria delle controversie pendenti.”

La Corte ha quindi concluso per la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, riconoscendo che l'intervento legislativo ha compromesso l'equità del processo a svantaggio dei lavoratori.

In conseguenza della violazione accertata, la Corte ha condannato lo Stato italiano a risarcire i lavoratori (punti 35 e 36 della sentenza). Pur non potendo "speculare sull'esito del procedimento se la situazione fosse stata diversa", la Corte ha ritenuto che i ricorrenti avessero subito una "perdita di opportunità concrete".

Pur avendo disposto una riparazione solo parziale e tardiva del danno subito dai ricorrenti, la sentenza Barbieri e altri c. Italia non è solo una vittoria per i lavoratori coinvolti, ma per l'intero sistema giuridico. Essa riafferma un caposaldo dello Stato di diritto: il legislatore non può modificare le regole del gioco a partita in corso per influenzare l'esito dei processi.

Gli Avvocati Federico D’Elia e Sergio Galleano sono orgogliosi di aver contribuito a questo importante risultato di tutela dei diritti fondamentali anche di fronte a interventi legislativi ingiusti. Questa decisione serve da monito al potere legislativo e garantisce una maggiore protezione per tutti i cittadini che si affidano alla giustizia per vedere riconosciuti i propri diritti.

Pubblichiamo la sentenza a beneficio di tutti i lavoratori e degli avvocati che li assistono che dovessero in futuro trovarsi di fronte a situazioni simili, affinché abbiano a disposizione un utile strumento di difesa.

Avv. Federico D’Elia

Milano, 12 novembre 2025