L’emergenza conseguente all’inaspettata irruzione nell’occidente della pandemia del Covid-19, ha sconvolto la vita di tutti. Dapprima si è insediata nel nostro paese (ma, si dice, proveniente dalla Germania) causando i poco piacevoli effetti collaterali che hanno visto il resto del mondo guardare gli italiani come gli untori da tenere lontano.Premessa
Ma dopo pochi giorni hanno dovuto tutti ricredersi e l’Italia si è trasformata nell’esempio da seguire per la determinazione e la rigidezza con la quale sono state adottate le misure di contenimento attraverso la restrizione della mobilità dei singoli che, ad oggi, sembra essere stata la principale misura che ha evitato l’aggravarsi della situazione.
Il Governo italiano, dopo una prima sottovalutazione del problema, ha dato avvio alla gestazione normativa sul fenomeno epidemiologico con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, provvedimento, si è sottolineato da più parti, non previsto dalla nostra Costituzione, dove è regolato solamente lo Stato di guerra, che sono le Camere a dover deliberare, conferendo poi al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.): dunque, si sarebbe trattato di un provvedimento illegittimo e, addirittura anticostituzionale.
A ben vedere, invece, la dichiarazione di emergenza fatta con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, adottata a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020, non è affatto priva di copertura legislativa, essendo il provvedimento previsto dal Codice della protezione civile (art. 24 in relazione all’ipotesi di cui all’art. 7, lett. c) D.lgs. n. 1 del 2018[1]). In ogni caso i provvedimenti hanno anche una copertura costituzionale negli artt. 118 (principio di sussidiarietà) e 120 (potere del Governo di sostituirsi a regioni, province e comuni nell’adozione di provvedimenti in caso “di pericolo grave per l’incolumità e la salute pubblica”, come sottolineato dal TAR Calabria con la sentenza 841/2020 che ha annullato l’ordinanza della Regione Calabria che autorizzava la vendita a tavolino nei bar perché in contrasto con il DPCM 19/2020).
Dopo questo primo provvedimento, nella pressoché totale assenza di interventi da parte dell’Unione europea, nonostante l’esistenza di una disciplina comunitaria sulle emergenze, anche epidemiologiche[2], il Governo ha poi iniziato a muoversi in concreto solo con il c.d. decreto legge “pilastro” del 23 febbraio 2020, prontamente convertito in L. 5 marzo 2020 n. 13, che ha dato piena copertura legislativa ad una successiva, intensa attività normativa dell’esecutivo[3] garantendo solo da allora una gestione «in tempo reale» dell’emergenza[4], adattando gli interventi all’evolversi del fenomeno ormai pandemico. Gestione incrinata solamente da iniziative talvolta estemporanee riconducibili soprattutto ad un’esigenza di visibilità dei «governatori» regionali[5].
E non vi è dubbio, quantomeno allo stato dei fatti, che le misure via via più drastiche adottate con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, poi confermate dalla successiva conversione in legge, abbiano concorso al contenimento della pandemia che, diversamente, avrebbe potuto avere esiti disastrosi. Soprattutto, a detta di tutti, per l’insufficienza del servizio sanitario nazionale nel suo complesso a reggere un aggravamento della situazione di emergenza.
Non è un caso che tutti gli altri paesi, una volta colpiti anch’essi dalla pandemia, abbiano attinto a piene mani all’esempio italiano.
Sono state sospese tutte le attività, industriali e commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Restavano comunque consentite quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare, ovvero con lavoro agile, ex art. 18 e segg. legge 81/2017 (cd. jobs act), ovvero ancora, più comunemente, ormai, denominato “smart working”.
Ma soprattutto, con Il DPCM 9 marzo 2020 ha applicato all’intero territorio nazionale le rigorose misure del DPCM del giorno prima (evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori comunali ed all’interno dei medesimi, se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute) vietando “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Insomma, un vero e proprio coprifuoco, visto che veniva vietato “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori comunali ed all’interno dei medesimi”.
E queste, soprattutto, sono state le misure che hanno dato l’avvio alle contestazioni più severe, insieme alla richiesta incessante, dopo i primi periodi di “arresti domiciliari”, di ripresa incondizionata delle attività.
Questo secondo aspetto è stato cavalcato più dalle opposizioni parlamentari, che hanno tentato in questo modo di contrastare la visibilità e il consenso del Governo e soprattutto del “premier”, tentando di colmare la discesa di consensi conseguente al passaggio in seconda linea di altri argomenti che, a fronte dell’emergenza, perdevano “appeal” di fronte al disastro epidemiologico. E se certi toni sono sembrati sicuramente fuori dalle righe, va comunque detto che sono pur sempre rimasti all’interno delle regole della democrazia, ancorché di ben altro carattere sono state le posizioni, ad esempio di Rui Rio, capo dell’opposizione in Portogallo che così si è rivolto al capo del Governo in carica: “La minaccia che dobbiamo combattere esige unità, solidarietà, senso di responsabilità – ha detto Rui Rio in Parlamento -. Per me, in questo momento, il governo non è l’espressione di un partito avversario, ma la guida dell’intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo più di opposizione, ma di collaborazione. Signor primo ministro Antonio Costa, conti sul nostro aiuto. Le auguriamo coraggio, nervi d’acciaio e buona fortuna perché la sua fortuna è la nostra fortuna”. Ma si sa, lo stile non è una prerogativa di molti politici italiani e di ciò non può che farsene colpa chi li segue.
Ma, al di là di tale giudizio, del tutto intollerabili sono invece state le esternazioni, attraverso roboanti video pubblicati sui media, di soggetti non certo di primo pelo e, spiace rilevarlo, tra questi non pochi avvocati, i quali si sono gettati ad accusare il Governo di avere violato la Costituzione[6] e di avere costretto agli “arresti domiciliari” i cittadini ed invitando il “popolo” a ribellarsi promuovendo azioni giudiziarie, guarda caso, dagli stessi proposte, nei confronti del Governo e, financo, di Stati esteri.
Tali azioni erano finalizzate, a detta degli iniziatori, ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti e all’ottenimento del risarcimento dei danni, peraltro neppure specificati.
Ora, è palese che il Governo, a fronte di una situazione del tutto imprevedibile si sia mosso con un certo ritardo rispetto al manifestarsi della gravità delle notizie che arrivavano dalla Cina, ma altrettanto vero è che anche tutti gli altri paesi hanno tenuto atteggiamento analogo. Inoltre, non può non riconoscersi che non appena la situazione di gravità si è palesata in modo inequivocabile, gli interventi siano stati decisi, a volte forse sovrabbondanti, ma comunque certamente non inadeguati al pericolo cui è stata esposta tutta la popolazione.
Insomma, non pare neppure che sia travalicato il principio di proporzionalità e, ove ciò fosse in ipotesi accaduto, certamente non può non prendersi atto che ciò è avvenuto non solo con le migliori intenzioni ma soprattutto con misure in ogni caso strettamente finalizzate alla tutela della salute pubblica.
Altro discorso, ovviamente, è il giudizio sugli interventi aggiuntivi di sostegno: si parla qui, ad esempio, ma non certo esaustivamente, dei finanziamenti promessi agli imprenditori, naufragati nella burocrazia delle banche (visto che il Governo ha promesso soldi che non aveva e certo non basta richiedere un “atto d’amore” alle banche), alla mancata approvazione della Cassa integrazione (i lavoratori sospesi sono ancora in attesa delle relative erogazioni) o, ancora, agli approvvigionamenti dei mezzi di protezione (si pensi solo alla vicenda delle mascherine, tutta da chiarire, anche da parte della magistratura). E si potrebbe proseguire a lungo.
Per non parlare poi, cosa di questi giorni, dei poveri commercianti milanesi che manifestavano pacificamente, debitamente distanziati e con regolare mascherina e che sono visti multare per 400,00 euro ciascuno per un assembramento, quando la sera stessa la “movida” sui navigli, con centinaia di persone, la maggior parte senza neppure la mascherina, vis a vis a bere l’aperitivo, non ha visto l’intervento di neppure un vigile. Di questo ed altro, ovviamente, il Governo e il parlamento, nonché gli amministratori locali interessati, dovranno rispondere e certamente ciò avverrà, a tempo debito e nella sede deputata, ovvero alle prossime elezioni.
Semmai ci permettiamo di evidenziare quello che costituisce, ad avviso dei componenti di questo studio, uno dei pochi aspetti che invece meriterebbero di esser approfonditi sotto il profilo delle responsabilità, ovvero quelle connesse alla gestione del servizio sanitario, che ha visto lasciare sul campo troppi caduti che si sarebbero potuti evitare senza necessità di interventi miracolosi ma con un minimo di sangue freddo e di semplice ragionevolezza.
Le scelte sciagurate consistenti nel mandare il personale medico e gli operatori sanitari senza protezioni, senza indicazioni, con direttive che chiunque, anche non esperto in scienze mediche, non può che ritenere gravemente colpevoli (si pensi alla promiscuità dei reparti Covid con quelli ordinari negli ospedali, alla gestione delle Rsa, alla mancanza dei presidi essenziali, ecc.) merita certamente di essere perseguito e con determinazione e durezza, ove se ne ravvisino le colpe e gli eventuali danni connessi.
Di seguito l’intervento dell’avv. Claudia Scalerandi, componente di questo studio e del dott. Marco Castioni ai quali pare opportuno lasciare la parola.
Sergio Galleano
Focus
Tradurre il sapere scientifico con linguaggio giuridico per comprendere le responsabilità nell’emergenza Covid _19
Premesse
Lungi dall’essere una trattazione di diritto o una raccolta di numeri e statistiche, il focus in oggetto è il mero frutto di riflessioni congiunte tra un avvocato ed un consulente in ambito Clinico-Forense e Gestione del Rischio Clinico.
La nostra attenzione vuole essere esclusivamente dedicata a coloro che hanno, in condizioni non certo ottimali, prestato la loro attività lavorativa volta – oggi più che mai – a salvare le nostre vite, esaminando dal punto di vista legale, in particolar modo da un’ottica giuslavorista, e da un punto di vista di prevenzione e formazione sul lavoro. Come e se le aziende sanitarie siano state o meno in grado di offrire tutele ai propri dipendenti e se quest’ultimi hanno attuato le indicazioni impartite in modo diligente.
In secondo luogo, sporgerci un po’ verso il domani a quello che potranno essere le tutele e i ristori economici prevedibili, di certo non compensativi degli sforzi e dello stress emotivo e psicologico provato da tutti i dipendenti delle strutture sanitarie, cercando, al contempo, di comprendere se le stesse aziende sanitarie hanno ricevuto il giusto sostegno istituzionale, oltre che dal mondo scientifico. Sostegno indispensabile per garantire quel diritto e dovere di sicurezza, a capo del titolare dell’azienda sanitaria di fronte a una situazione emergenziale improvvisa e soprattutto priva di linee guida, sia sul piano clinico diagnostico che di risk management.
Su “cosa non ha funzionato” e il “si sarebbe potuto fare” ormai si è già ampiamente discusso e approfondito e dovrà certamente essere di insegnamento per potenziare e migliorare le strutture sanitarie a livello di prevenzione del rischio, incremento di fondi e maggior formazione per tutto il personale addetto ai lavori.
Ma ora?
Quali sono le tutele e ristori previsti o prevedibili per coloro che non sono stati messi in condizione di lavorare in sicurezza seppur in occasione di un’emergenza che, in quanto tale non era prevedibile…o forse sì? E se sì, quali le responsabilità o eventuali attenuanti configurabili a tale responsabilità?
I dati
Per dare l’idea di ciò che è accaduto in questi due mesi di emergenza al personale sanitario coinvolto, indichiamo alcuni dati sul numero dei contagi e dei decessi:
– 154 i medici deceduti a causa del Coronavirus [7] ;
– 21.880 il numero totale di casi di infezione da Coronavirus tra gli operatori sanitari in Italia[8];
– il 45,7% dei 28.000 contagi da Covid-19 di origine professionale denunciati all’Inail (febbraio – 21.04.2020) riguarda la categoria dei “tecnici della salute”, che comprende infermieri e fisioterapisti tecnici e ostetriche, seguita da quella degli operatori socio-sanitari (18,9%), dei medici (14,2%), degli operatori socio-assistenziali (6,2%) e del personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%)[9].
Numeri così elevanti indicano che sin dall’origine dell’emergenza siano mancati interventi da parte delle istituzioni e intraprese scelte errate che si sono ripercosse sulla condizione degli operatori sanitari.
Il presupposto è stato quello di non considerare tutti potenzialmente infetti e di conseguenza il primo protocollo dell’Oms stabiliva che gli operatori nei reparti no-Covid potessero indossare la mascherina chirurgica, mentre il paziente non era obbligato ad indossarla. In questo modo si è tutelato il paziente e non l’operatore, perché la mascherina chirurgica protegge gli altri da chi la indossa.
Detto ciò, si vuole sottolineare che, oltre alle indicazioni istituzionali tecnico-scientifiche che furono insufficienti a garantire una giusta elaborazione delle strategie di risk management, un’ulteriore concausa risiede nell’incapacità di quell’azione di contrasto alla pandemia attuata dall’asse di comando Nazionale (Governo, Regioni, Protezione Civile) che ha di fatto rallentato la possibilità di poter reagire in modo soddisfacente e tempestivo all’emergenza.
Tutte quelle aziende presenti sul territorio nazionale che, nonostante non fossero ubicate fisicamente nelle prime zone rosse, lo erano di fatto, perché coinvolte a pieno titolo a servire e (tuttora servono) un bacino d’utenza che, inevitabilmente, è in relazione ai primi territori coinvolti.
Infatti, sarebbe doveroso soffermarsi con una valutazione approfondita sul fatto che forse le aziende sanitarie della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna avrebbero potuto reagire in modo più efficiente se ci fosse stata una vera politica di prevenzione già dal 31 di Gennaio quando fu dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza per sei mesi (sulla carta), senza però intraprendere alcuna azione vera di contenimento socio-sanitaria, cosa invece resasi necessaria solo un mese dopo con il D.L. n° 6 del 23 di febbraio del Consiglio dei Ministri, quando fu individuato il primo paziente “zero” a Codogno.
Situazione che di fatto ha generato una rincorsa delle Aziende Sanitarie e di conseguenza dei Professionisti Sanitari, già razionalizzati da tempo, per salvare il salvabile difronte a un “nemico” che solo con le strategie di prevenzione e informazione poteva essere neutralizzato con coraggio istituzionale fin da subito.
Quadro normativo di riferimento.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il primo autorevole fondamento giuridico negli artt. 32 e 41 della Costituzione, in cui si specifica che la salute è il diritto fondamentale di ciascun individuo e che l’iniziativa economica privata, seppur libera, non può arrecare danno alla sicurezza ed alla dignità umana.
Il nucleo del sistema prevenzionistico è rappresentato poi dall’art. 2087 c.c. che impone in capo al datore di lavoro / imprenditore un obbligo generale di sicurezza, ossia di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure più efficaci, anche atipiche, volte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si tratta di un obbligo a contenuto generico tuttavia circoscritto all’adozione di tutte quelle misure ritenute indispensabili sulla base della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, su cui la giurisprudenza ha fornito ormai ampia interpretazione[10].
A tale obbligo generale se ne affianca poi uno specifico dettato dalla disciplina preventiva speciale di cui al D.lgs n. 81/2008 in cui sono confluite le principali normative di fonte comunitaria[11].
Il testo unico della sicurezza che si compone di ben 306 articoli raggruppa tutte le disposizioni applicabili ai luoghi di lavoro pubblici e privati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico la gestione della prevenzione deve avvenire nel rispetto delle misure generali di tutela elencante nell’art. 15 del TU che hanno la funzione di specificare il generale obbligo in capo al datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c.
La valutazione dei rischi
L’art. 28 D.lgs. 81/2008, che regolamenta nello specifico la redazione e l’aggiornamento del Documento della Valutazione dei Rischi (VDR), pur non prevedendo l’obbligo per il datore di lavoro di revisioni frequenti, definisce con chiarezza le situazioni in cui ogni azienda deve necessariamente prevedere un nuovo esame dei pericoli ed una nuova dichiarazione scritta.
E proprio in ragione della drammatica situazione Covid-19 comportante la ri– organizzazione di tutti gli ospedali, P.S., Terapie intensive, 118, guardie mediche, ambulatori e poliambulatori che si ritiene sicuramente operante quanto stabilito dall’Art. 29 commi 3 del TU: “ La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel rispetto delle modalità di cui ai commi uno e due, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate”.
La rielaborazione dunque laddove è stata svolta, ha seguito le linee guida dell’OMS e ISS.
Il problema cruciale dunque risiede proprio in tale rielaborazione che potrebbe generare un “rimbalzo di responsabilità” tra il datore di lavoro, tenuto all’aggiornamento della valutazione del rischio in ragione non solo dell’emergenza sul campo, ma in funzione di quanto stabilito dalle Istituzioni di Governo.
Preso atto di tale aspetto e dato ormai per certo che il rischio da contagio da Covid-19 è un rischio professionale che può essere legato alla mansione del lavoratore e per tale ragione deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 D.lgs. 81/2008), ci chiediamo: il datore di lavoro ha davvero valutato i rischi per tutti gli operatori sanitari in tutte le attività sanitarie?
C’è stata quella risposta immediata, adeguata e tempestiva che si richiede al datore di lavoro in situazioni di emergenza?
Si sono presi in considerazione, oltre al rischio da contagio anche tutti i c.d. rischi generici legati ad esempio all’orario di lavoro, alla turnistica, allo stress da lavoro correlato?
Dal numero dei contagi tra gli operatori sanitari e, purtroppo dal numero dei morti, presumibilmente la risposta sembra essere negativa.
E ciò in quanto nella maggioranza delle realtà lavorative, le indicazioni “autorevoli” istituzionali, non sono state comprese o ancor peggio contestualizzate alle attività specifiche sanitarie.
Come ben specificato in precedenza, le indicazioni dell’Oms e dell’ISS non hanno avuto un seguito razionale, capace di contestualizzarle in funzione delle specificità dei coefficienti di rischio che ogni attività lavorativa presenta nelle varie fasi del proprio operato quotidiano.
La velocità con cui si è concretizzato nelle aziende lo stato di emergenza, in concomitanza ad una scarsa informazione istituzionale e l’impossibilità di approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza ha di fatto permesso che le valutazioni dei rischi, in relazione alla tipologia di trasmissione virale, non furono differenziate nel modo adeguato, per le varie di attività lavorative.
Quindi in funzione di quanto anticipato, hanno visto la luce procedure aziendali finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, strutturate non sulle criticità specifiche per ogni attività professionale, ma in funzione delle criticità logistiche di stoccaggio, di distribuzione dei DPI e soprattutto in funzione di logiche di approvvigionamento non del tutto chiare.
Cosa si può fare ora?
Responsabilità del datore di lavoro
Auspicando che quello che abbiamo e stiamo vivendo insegni e porti le strutture sanitarie ad adoperarsi nel migliore dei modi possibili per garantire d’ora in avanti effettiva garanzia e protezione, che tipo di tutele hanno ora i dipendenti contro l’omessa o ridotta protezione che hanno ricevuto dai datori di lavoro?
Quali conseguenze per i datori di lavoro che non hanno adottato o hanno adottato solo in parte i piani di intervento circa l’aggiornamento del DVR?
Le conseguenze potrebbero essere triplici.
Sotto un primo profilo si configura una responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo generale di quell’articolo 2087 c.c.
Eventuali lavoratori contagiati potrebbero, infatti, sostenere che il datore di lavoro è inadempiente rispetto al predetto obbligo, non aver adottato le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione, ovvero per non aver esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente previsti.
In tal caso al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, anche di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest’ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento.
Altresì, si potrebbe configurare in capo al datore di lavoro una responsabilità di tipo penale qualora il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti (art. 589 e 590 c.p.) e con ulteriori eventuali implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ove applicabile.
Infine, il datore di lavoro che non abbia adottato tali piani di intervento immediato, né abbia aggiornato il DVR potrà incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 81/2008.
In sede di contenzioso quindi sarà necessario una corretta valutazione del singolo caso concreto per verificare che la sussistenza del danno patito dal dipendente sia immediata conseguenza delle mancate misure adottate dall’azienda e che tale nesso sia sussistente anche alla luce della crisi emergenziale in essere.
Da qui il ruolo fondamentale della consulenza tecnica di cui infra.
Ruolo della Consulenza Tecnica – la Valutazione Specialistica Clinica-Forense
Mai come in questo periodo la valutazione tecnica specialistica in ambito sanitario, eseguita dall’operatore sanitario con competenze clinico-forensi e di gestione del rischio clinico, assume un ruolo rilevante a garanzia di una corretta analisi del rapporto causale tra la condotta professionale e vari eventi avversi, meritevoli di valutazioni reattive di risk management o nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali ad essi correlati.
Detto ciò, diviene ancora più essenziale l’attività del sopracitato professionista in tutte quelle strutture organizzative di prevenzione e gestione del rischio. Collaborazione essenziale nella gestione della qualità, con il fine ultimo di individuare, intercettare e neutralizzare tutte le criticità specifiche, eliminando o, perlomeno, riducendo preventivamente le debolezze di un sistema complesso, come ad esempio quello sanitario.
Quindi, sempre più aziende sanitarie hanno intrapreso la via dettata dalla Legge n° 24 dell’8 marzo 2017 – Legge Gelli-Bianco: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
L’art. 1 comma 2 della suddetta legge vuole portare ad una reale svolta culturale, oltre che organizzativa, riportando al centro del cambiamento stesso la “prevenzione”, la “competenza professionale specifica”, la “sicurezza” e la “gestione del rischio”, così recitando: “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”.
Partendo da questi principi, il Legislatore ha focalizzato l’impianto normativo su una serie di elementi che in complementarità dovrebbero garantire di giungere ad un equilibrio, perduto da tempo, tra l’erogazione di un servizio sanitario sicuro e di qualità nella cura effettiva della Persona e la fiducia di un’utenza sempre più esigente e sempre meno informata, in balia della “social mania” dilagante nel web.
Equilibrio, che la medicina difensiva attuata dai professionisti per colmare i buchi di sistema e quelli normativi, stava di fatto condizionando il SSN a svantaggio sia del paziente che dell’operatore sanitario stesso.
A tal proposito si ricorda, come il legislatore oltre alla legge sopracitata, ha voluto, con una serie di norme emanate negli ultimi anni, garantire una serie di principi costituzionalmente tutelati: autodeterminazione della cura, universalità, sicurezza, responsabilità sanitaria, contrasto all’abusivismo e libertà professionale (serena e incondizionata).
Il concetto normativo, al momento, ha dato le basi, ma non è ancora sufficiente a garantire una reale trasformazione del sistema di prevenzione, in quanto necessita di più consapevolezza e di senso di responsabilità da parte di tutte le realtà aziendali sanitarie.
Si rende sempre più necessario l’inserimento e quindi un reale riconoscimento delle competenze avanzate dei professionisti sanitari.
Queste competenze già presenti nel panorama professionale spesso sono “parcheggiate” da logiche ancora non chiare e che non riescono ad emergere permettendo un salto concreto di qualità dell’erogazione di prestazioni e strategie efficaci a raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore.
I Consulenti Tecnici/Periti, quindi, che siano nominati dai giudici o siano incaricati dalle parti, garantiscono la traduzione del un sapere scientifico in un linguaggio più tecnico giuridico, fornendo la possibilità di esplicare al mondo giuridico – non clinico – nozioni sempre più complesse e a volte innovative al punto che non godono ancora del cappello protettivo delle LINEE GUIDA.
Tali situazioni vedono la necessità, sempre più crescente di introdurre professionisti sanitari con competenze legali-forensi in equipe con Medici Legali, Risk Manager, Direzioni Sanitarie e Servizi Legali permettendo di soddisfare il sempre più necessario bisogno di intercettare situazioni potenzialmente meritevoli di futuri contenziosi, onerosi e significativi di “imbarazzo” aziendale, considerato l’obbligo di pubblicazione.
Inoltre il ruolo del Consulente Tecnico diviene garante del principio di un contraddittorio rispettoso di valutazioni specifiche a tutela del diritto di difesa delle parti [12].
Non bisogna dimenticare, infatti, come l’introduzione della Consulenza Tecnica Preventiva (novella introdotta dal legislatore con la legge n. 80/2005 divenuta operativa dal 1° marzo 2006) abbia di fatto legittimato e convenuto come “pratica”, “esperienza” e “contezza giuridica” favoriscano la conciliazione delle cause fin dall’espletamento della CTU.
Quindi le valutazioni specifiche del Consulente Tecnico saranno indispensabili per comprendere le responsabilità di Operatori Sanitari e Strutture Sanitarie nel periodo Covid_19 e post Covid_19, favorendo riflessioni e valutazioni dell’operato professionale in funzione del profilo professionale e del coefficiente di rischio specifico che varia in un range direttamente proporzionale all’attività svolta in un determinato reparto, con modalità operativa specifica e nel rispetto di indicazioni specifiche riportate sulle procedure aziendali.
Procedure che il Perito/Consulente Tecnico ha il dovere di valutare nei contenuti e nella cronologia di emissione per garantire con una corretta valutazione dei fatti e delle responsabilità professionali coinvolte.
Conclusioni
Prevenire, formare, informare, rimettersi in gioco continuamente e ora più che mai, trovare soluzioni efficaci e immediate. Questi gli “ingredienti” per garantire ai lavoratori da parte delle aziende il massimo della sicurezza a tutela della salute di chi opera, e al contempo garantire prestazioni sanitarie sempre più sicure e di qualità.
Avv. Claudia Scalerandi
Dott. Marco Castioni
Fisioterapista e Osteopata
Specializzazione in ambito Legale, in Valutazioni Criminologiche Clinico Forensi e Gestione del Rischio Clinico. Abilitazione alla Mediazione Civile Stragiudiziale.
[1] Provvedimento legislativo che dispone: “Art. 7. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (…) c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.
[2] V.: F. Casolari, Prime considerazioni sull’azione dell’Unione ai tempi del Coronavirus, su rivista.euroius.it, fasc. 1/2020 con un’approfondita ricostruzione della normativa transazionale, ivi compresi gli specifici provvedimenti che avrebbero potuto trovare applicazione, nonché la nota 44/1 del Servizio studi del senato, Note su atti dell’Unione europea, L’epidemia Covid-19 e l’Unione europea (aggiornata al 27 marzo 2020).
[3] Per l’elenco completo dei provvedimenti del Governo, dei Ministeri e dell’Inps che riguardano il Covid 19, aggiornato sino al oggi, si veda su diritto-lavoro.com, Covid-19, tutta la normativa e la prassi di riferimento, a cura della redazione e, per una ricostruzione sistematica, si veda M. Miscione, Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in via di pubblicazione su Lav. Giur., nonché, in generale, la raccolta degli atti emanati dal Governo, su gazzetta ufficiale, alla pagina: https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13.
[4] Per una puntuale ricostruzione v. A Baracchi, Le fonti del diritto alla prova dell’emergenza “coronavirus”. Spunti di riflessione al dibattito sulla tenuta del sistema democratico, su processociviletelematico.it, 07.04.20. Si veda anche A. Pepe, La giustizia civile ai tempi del coronavirus, su blog.ilcaso.it, 30.03.20, (articolo 871).
[5] Tra i tanti provvedimenti curiosi ricordiamo solo che il Presidente della Regione Lombardia vietava l’apertura delle librerie, decisa invece dal Governo il giorno precedente a far data dal 14 aprile 2020. In punto si veda anche R. De Santis, Librerie aperte, anzi no. I dubbi sulla sicurezza nella babele delle ordinanze, su Repubblica, 12.04.20. Nel complesso, in ogni caso, l’operato delle regioni non è stato certamente edificante: il giorno prima si invoca la riapertura di tutto e quello dopo la chiusura totale e via così di seguito, giorno dopo giorno (salve le esternazioni del Presidente della Campania che avevano almeno il pregio, oltre alla coerenza, di portare un attimo di buonumore in questo lungo e faticoso periodo di quarantena).
[6] Contro questa prospettazione si veda, tra i tanti, G. Zagrebelsky, “Macché Costituzione violata. Non sanno di cosa parlano”, su il Fatto Quotidiano, 1.5.2020; G. Caselli, “Dal premier nessuno sfregio alla Carta”, ivi, 3.5.2020 e, per una analisi più approfondita tra libertà e coercizione, si veda C. Galli, “Ogni regola democratica ha un’eccezione”, Repubblica, 4.5.2020. Per una diversa visione, ma con prospettazioni e distinguo a nostro avviso ragionevoli rinviamo a: N. Giallongo e A. Proto Pisani, Brevi note su Costituzione e provvedimenti conseguenti alla epidemia da coronavirus, su http://www.judicium.it/note-su-costituzione-e-provvedimenti-epidemia-coronavirus/; G. Pasquino, E’ giunta l’ora di ripensare cos’è la libertà, La repubblica, 8.5.2020.
[7] Dato aggiornato all’1.05.2020 sito FNOMCeo.
[8] Dato aggiornato al 4.05.2020 sito GIMBE Evidence for Healt.
Si riporta inoltre la TABELLA 7 della relazione “EPIDEMIA COVID-19” aggiornata al 28.04.2020 e pubblicata dall’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ (ISS) in data 30.04.2020.
OPERATORI SANITARI CHE HANNO ACQUISITO L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 PER RUOLO/QUALIFICA PROFESSIONALE (DATO DISPONIBILE PER 20.593/20.831).
RUOLO/QUALIFICA N %
Medici Ospedalieri 3.748 18,2
MMG/PLS 328 1,6
Altri medici 458 2,2
Infermieri e ostetrici 9.755 47,4
Operatori socio sanitari 2.998 14,6
Altre professioni sanitarie 3.306 16,0
[9] Dati aggiornati al 21.04.2020 primo report sulle infezioni di origine professionale pubblicato da INAIL in data 1.05.2020.
[10] Sul principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile Corte Cost. n. 475/1988; Corte Cost. n. 202/1991; Cass. Sez. Lav. n. 18503/2016.
[11] A seguito della Direttiva quadro 89/391/CEE del 12.06.1989 con cui è imposta agli Stati membri l’adozione di prescrizioni minime per la tutela e la salute dei lavoratori hanno fatto seguito ulteriori direttive:
89/654/CEE del 30 novembre 1989; 89/655/CEE del 30 novembre 1989; 89/656/CEE del 30 novembre 1989; 90/269/CEE del 29 maggio 1990; 90/270/CEE del 29 maggio 1990; 90/394/CEE del 28 giugno 1990; 90/679/CEE del 26 novembre 1990; 92/57/CEE del 24 giugno 1992; 92/58/CEE del 24 giugno 1992; 92/85/CEE del 19 ottobre 1992; 92/91/CEE del 3 novembre 1992; 92/104/CEE del 3 dicembre 1992, le cui prescrizioni minime sono state recepite dapprima nel D.Lgs. n. 626/1994 e, poi, nel vigente D.Lgs. n. 81/2008.
[12] Art.15 L. n. 24/2017: “l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento…”.
Milano, 11 maggio 2020