Tale facoltà presuppone il solo limite dell’esistenza di una «pista probatoria» dedotta dalle parti «prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi». Leggi qui il commento integrale dell'Avv. Sergio Galleano, pubblicato su Labor - Il Lavoro nel diritto.
Con la pronuncia in commento (ordinanza n. 33108 del 10 novembre 2022), la Corte di cassazione, ha occasione di affermare che nelle controversie di lavoro – «e soltanto in queste – per la disparità socio economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto», permette al giudice del lavoro l’esercizio di poteri più rilevanti che gli consentono di sanare eventuali decadenze sino a «disporre d’ufficio “in qualsiasi momento” l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio».