Lavoratrice in gravidanza e rispetto dei termini processuali per l’impugnazione del licenziamento.

L'Avv. Galleano commenta una recente pronuncia  della Corte di Giustizia UE nella quale si ricordano i principi generali che gli stati membri sono tenuti ad adottare a tutela del licenziamento delle lavoratrici madri e, segnatamente, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 92/85/CEE , quelli previsti dall’art. 10, punto 3, necessari a garantire le lavoratrici gestanti da un licenziamento che sia violativo delle disposizioni di cui al punto 1 del medesimo articolo. In particolare, si tratta di un caso di una lavoratrice tedesca, dipendente di un istituto di cura per anziani, licenziata in stato di gravidanza scoperto in data successiva al recesso.

Il giudice del merito interroga allora la Corte sulla compatibilità della normativa nazionale tedesca con la Direttiva 92/85 che tutela «la lavoratrice gestanti che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». 

La sentenza in commento è un nuovo tentativo di applicazione piena del cd. diritto miteovvero quell’idea di una società sempre più inclusiva che sembra l’unica soluzione per il superamento di questo periodo di crisi generale dei valori.

Leggi qui il commento integrale pubblicato sulla rivista Europeranrights.eu