Lo Studio intende dare notizia di una importante comunicazione ricevuta dalla CEDU (Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo). Circa 10 anni fa, lo Studio, tra i primi in Italia, ha instaurato un contenzioso avanti alla Corte EDU al fine di far dichiarare che lo Stato italiano con l’introduzione dell’art. 32 commi 5, 6 e 7 della Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) si è intromesso nell’esercizio del potere giudiziario per modificare l’esito dei giudizi in corso. Molti di voi ricorderanno la vicenda. Nell’arco di circa 20 anni, Poste Italiane stipulò migliaia e migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per l’assunzione di lavoratori principalmente nel settore recapito (porta lettere, autisti, smistatori, addetti alle lavorazioni interne ecc.ecc.) Tali contratti erano per la maggior parte illegittimi e Poste veniva puntualmente condannata dai Tribunali del Lavoro, non solo alla reintegrazione a tempo indeterminato dei lavoratori precari, ma anche a versare ad essi consistenti risarcimenti a volte superiori ai 100.000,00 euro. L’ingenza di tali risarcimenti era determinata dalle leggi vigenti all’epoca, che disponevano per il lavoratore reintegrato a seguito della declaratoria di illegittimità dei contratti a termine, il pagamento di tutte le retribuzioni che egli avrebbe percepito a partire dal primo contratto e fino all’effettivo rientro in azienda. Si trattava di diverse annualità di retribuzione maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. La grandezza dei risarcimenti, la numerosità delle cause e l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, indussero il Governo a preparare un provvedimento di legge che potesse in qualche modo attutire, se non eliminare del tutto, il peso economico di queste sconfitte per Poste Italiane, azienda controllata interamente da capitali pubblici ancora oggi. Con questo obbiettivo venne emanato l’art. 32 commi 5, 6 e 7 della Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) che introduceva un nuovo meccanismo di calcolo dei risarcimenti, ora non più rapportati all’intero periodo di estromissione, bensì compressi in una misura forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità. La norma, in aperta violazione del principio di irretroattività della legge, fu ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso in forza dell’invocato principio della sopravvenienza. In altri termini, i lavoratori che si erano già visti assegnare e corrispondere i risarcimenti in forza delle vittorie nei primi gradi di giudizio, si ritrovarono, magari nel corso dei successivi gradi, con una sentenza che, dovendo necessariamente applicare la nuova legge, pur confermando formalmente la vittoria dei lavoratori, di fatto ne svuotava completamente la portata. Infatti, risarcimenti originariamente quantificati anche in oltre euro 130.000,00 venivano ridotti a 3 / 4 mensilità, ovvero poche migliaia di euro, con conseguente obbligo di restituzione a Poste della rimanente somma, peraltro maggiorata di interessi e rivalutazione. Dopo aver esaurito ogni via di giurisdizione interna per cercare di riparare questa palese ingiustizia, lo Studio interpellò la Corte EDU con una serie di ricorsi che sono stati fin da subito ritenuti ammissibili. Nelle ultime settimane la cancelleria della Corte ha comunicato l’avvio di una fase conciliativa con lo Stato Italiano che, da regolamento della Corte medesima, deve precedere la fase di discussione e decisione delle cause. Si tratta di un importante risultato che testimonia la bontà delle ragioni dei lavoratori difesi dallo Studio.