Da anni lo studio assiste e tutela i c.d. precari siciliani, lavoratori che, spesso anche da oltre venti anni, vengono impiegati in posti di lavoro vacanti presso gli Enti Pubblici della Regione Siciliana, senza alcun riconoscimento dei diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato (per maggior approfondimento clicca qui).
Infatti, nonostante il progressivo pensionamento del personale di ruolo e l’aumento dei servizi essenziali in carico ai Comuni, non sono mai stati indetti concorsi pubblici finalizzati a coprire i vuoti di organico.
In origine, i lavoratori precari erano principalmente lavoratori socialmente utili – LSU.
Questa particolare categoria di lavoratori viene “istituita” attraverso una normativa nazionale risalente ai primi anni 80 ed ha poi trovato la sua compiuta definizione con il D.L. n. 81/2000. Tale normativa era dedicata a quanti si trovavano in uno stato di inoccupazione, i quali venivano inseriti nelle amministrazioni locali con attribuzione di mansioni specifiche e attività di supporto al personale già in servizio. Ciò al fine di ricevere una formazione professionale tale da permettere il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
Come è intuibile, il percorso formativo o di riqualificazione professionale avrebbe concettualmente dovuto avere una sua durata definitiva, in effetti indicata nei provvedimenti legislativi di riferimento, per poi permettere al lavoratore formato di (ri) entrare nel mondo del lavoro. Tuttavia, la durata di tale percorso formativo è stata più volte oggetto di proroga, soprattutto nelle regioni del sud Italia, eliminando dunque ogni carattere di temporaneità all’istituto e trasformandolo in assegnazione sine die dei lavoratori all’ente di riferimento.
In Sicilia, in particolare, trattandosi di una regione autonoma, si era via via creata una legislazione che ha permesso ai Comuni ed alle Pubbliche Amministrazioni di impiegare i lavoratori socialmente utili (nel frattempo ribattezzati ASU da “attività socialmente utili”), ampliando sempre più i settori di applicazione degli stessi, in modo massivo, a tutte le attività degli enti locali.
Nonostante la normativa di riferimento prevedesse che l’impiego di tali lavoratori fosse regolato da uno specifico progetto, finalizzato, come detto, alla loro formazione o riqualificazione, la cronica carenza di personale presso le P.A., ha comportato, di fatto, l’utilizzo degli ASU quali sostituti del personale mancante. L’ovvia conseguenza di tale distorto utilizzo è stata che i lavoratori socialmente utili si sono ritrovati, quasi sempre, a svolgere il medesimo lavoro dei colleghi di ruolo, senza alcun collegamento ad un progetto formativo o riqualificativo.
Gli ASU sono “retribuiti” tramite un sussidio, attualmente di importo pari a circa 600,00 € lordi al mese, per un orario di 20 ore settimanali, senza tredicesima, né Tfr e senza alcuna contribuzione previdenziale, salvo il conteggio del periodo di lavoro ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile, ma senza alcun riflesso sull’entità della pensione.
In pratica, quindi gli ASU, pur svolgendo medesime mansioni e avendo le medesime responsabilità dei colleghi di lavoro regolarmente assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sono stati pagati molto meno e sono stati o verranno collocati a riposo con un trattamento pensionistico di gran lunga inferiore.
Nel periodo 2001 - 2005, solo una parte degli ASU ha ricevuto una parziale e comunque insufficiente regolarizzazione con contratti di lavoro a termine presso i medesimi enti locali che li avevano fino a quel momento utilizzati.
Dal 2012 lo Studio Galleano ha patrocinato diverse cause in favore di tali lavoratori “contrattisti” per accertare l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine in violazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 70 del 1999. Dopo le iniziali decisioni negative dei Tribunali e delle Corte siciliane, la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 25673-25674 e n. 25675 del 2017 (clicca qui per il testo di una delle sentenze) ha riconosciuto ai lavoratori il risarcimento del danno stante l’accertato abuso. A seguito di tali pronunce, molti Comuni siciliani, intimoriti dalla mole dei risarcimenti spettanti ai lavoratori, hanno proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori precari, assumendoli con regolari contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Lo Studio si è anche occupato, negli ultimi anni, dei lavoratori ASU privi di contratti a termine, promuovendo un ampio contenzioso che ha portato ad alcune sentenze favorevoli da parte delle Corti di Appello di Palermo e di Caltanissetta.
Più recentemente, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3200/2022 del 10.10.2022 (clicca qui per il testo) ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dalla data di inizio dei rapporti tra gli LSU e l’ente (in questo caso il Comune di Palermo) ed ha conseguentemente condannato il Comune al pagamento di tutte le differenze retributive dovute rispetto ad un lavoratore comparabile per livello ed orario di lavoro. Inoltre, a seguito di autonoma stabilizzazione che ha dunque chiuso la questione relativa all’assunzione a tempo indeterminato, il Comune è stato condannato al risarcimento del danno quantificato in 12 mensilità per aver violato le clausole 4 e 5 della Direttiva UE 1999/70 reiterando l’utilizzo di contratti a termine senza ragioni oggettive. Da ultimo, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla integrale ricostruzione della loro posizione contributiva presso l’Inps.
La sentenza è particolarmente accurata nell’esame della situazione di fatto (che sostanzialmente si ripete in quasi tutti i comuni siciliani) e nelle ragioni del riconoscimento dei diritti dei lavoratori e merita una breve analisi.
Il caso di specie riguarda un gruppo di LSU che ha lavorato presso il Comune di Palermo sin dal 2005 in forza di originari progetti di durata inizialmente annuale, poi ininterrottamente prorogati.
I lavoratori chiedevano dunque al Tribunale adito di accertare l’illegittimità di tali rapporti, nonché la natura subordinata del loro rapporto di lavoro alle dipendenze del comune con ogni conseguenza in termini di retribuzione e contribuzione.
Nelle more del giudizio, i ricorrenti venivano stabilizzati e l’Amministrazione chiedeva pertanto la dichiarazione di integrale cessazione della materia del contendere.
La questione è stata ben analizzata dal giudice di merito che ha ritenuto invece di dichiarare la cessazione della materia del contendere circa la sola domanda di conversione del rapporto di lavoro a seguito dell’assunzione dei ricorrenti a tempo indeterminato e di accogliere invece le altre domande svolte nel ricorso.
Infatti, richiamando recenti principi giurisprudenziali e considerando che nella specie la stabilizzazione dei ricorrenti era avvenuta pacificamente in forza di una procedura selettiva (lo stesso Comune aveva prodotto in atti attestazione della stabilizzazione dei ricorrenti, con contratto a tempo parziale e indeterminato, a mezzo di procedura selettiva, selezione a n. 110 posti di Collaboratore Professionale Amministrativo), finalizzata a stabilizzare i lavoratori ASU del bacino regionale, il Tribunale ha affermato che un tale processo è assimilabile a una vera procedura concorsuale, non ad una stabilizzazione che trova titolo immediato e diretto nello svolgimento del lavoro a termine, sicché essa non può sanare l’abuso della reiterazione dei contratti per quasi vent’anni (dal 2005 o dal 2006) e pertanto va riconosciuto quindi ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno.
La sentenza, poi, nella attenta ricostruzione fattuale e nella analisi della produzione documentale rappresenta un esempio di come la sostanza deducibile da fatti concreti superi la forma giuridica attribuita a determinate forme di lavoro.
Dalla documentazione versata in atti, ovvero ordini di servizio indirizzati a ciascuno dei ricorrenti, per lo svolgimento di determinate mansioni, il Giudice ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza da parte loro di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo di subordinazione rispetto all’Amministrazione resistente e ai superiori gerarchici. Si è dimostrato infatti che le parti ricorrenti hanno svolto una prestazione definita anche di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposti alle condizioni e godendo delle prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all’assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell’interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione e dello stesso rapporto di lavoro, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione, cioè del rapporto di lavoro subordinato. Da tale considerazione nasce la necessità di riconoscere alle parti ricorrenti le differenze retributive maturate tra quanto corrisposto loro in ragione dei rapporti impugnati e le remunerazioni cui avrebbero avuto diritto ove fossero stati inquadrati nei profili corrispondenti all’attività di fatto, a nulla rilevando l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, atteso che il rapporto di lavoro in oggetto non era assistito dalla garanzia della stabilità, di guisa che il termine prescrizionale comincia a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
In ultimo quale ovvio corollario all’accertamento della natura subordinata del rapporto, i ricorrenti si sono visti riconoscere altresì il diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e, dunque, al pagamento dei relativi contributi non prescritti, con obbligo dell’Inps di ricostruire la posizione previdenziale di ogni singolo lavoratore.
Milano, 6 Novembre 2022
Avv. Claudia Scalerandi