RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALLO STAGISTA


L'Avv. Claudia Grassi commenta la recente ordinanza della S.C: n. 25508 del 30.08.22.
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362 II co. cc) ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà, eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma  a subordinata; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell’ambito di una richiesta di tutela formulata tra la parti del contratto (Cass. nn. 4770/2003; 5960/1999). 

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