Restituzione al lavoratore di somme non dovute

Può accadere che il lavoratore percepisca dal suo datore di lavoro delle somme corrisposte per errore o perché la sentenza che aveva riconosciuto l’importo a titolo di risarcimento del danno a favore del lavoratore viene riformata in sede di appello o di cassazione.

Ciò è successo, ad esempio, nella vicenda dei contratti a termine di Poste Italiane dove, come è noto, secondo la precedente giurisprudenza, il risarcimento del danno che spettava al lavoratore veniva quantificato nel periodo che va dalla costituzione in mora fatta dal lavoratore (ovvero dalla richiesta di essere riassunto) al momento in cui, a seguito della sentenza favorevole, il rapporto veniva ricostituito.

E’ dunque accaduto che molti lavoratori, in ragione della lunghezza dei procedimenti giudiziali, soprattutto avanti ai giudici del sud Italia, abbiano ottenuto la sentenza di riassunzione dopo molto tempo, anche diversi anni, così percependo dei risarcimenti di una certa consistenza, anche diverse decine di migliaia di euro.

A fronte delle lamentele di Poste per questa situazione, il legislatore era intervenuto con una specifica norma, l’art. 32 della legge 183/2010 (collegato lavoro) la quale, oltre a prevedere l’obbligo di impugnazione del contratto entro tempi brevi (attualmente 120 giorni) e l’obbligo di deposito in Tribunale del ricorso al giudice nel termine di 120 giorni, stabiliva che al lavoratore spettava unicamente un risarcimento nella misura da 2,5 a 12 mensilità, da calcolarsi sulla base di vari parametri

La norma era peraltro retroattiva, con la conseguenza che, nelle fasi successive del giudizio, il giudice d’appello o di cassazione obbligava il lavoratore a restituire quanto percepito in più rispetto alla quantificazione fatta dalla legge. 

Tale indecoroso provvedimento di legge è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 303/2011

La questione forma comunque oggetto di numerosi ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che ha già ritenuto ricevibili i ricorso proposti contro la applicazione retroattiva dell’art. 32. La sentenza dovrebbe essere pronuncia entro quest’anno.

Ciò ha comportato che molti lavoratori si sono trovati costretti a restituire importi di non poco conto, con l’aggravante che Poste pretendeva la restituzione al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi versati all’Inps.

Questa pretesa pareva del tutto ingiustificata, comportando un aggravio ingiustificato per i lavoratori, poiché a fronte della percezione, ad esempio, di 20.000,00 euro, il lavoratore si vedeva costretto a restituirne anche 30-35.000,00, salva la possibilità di recuperare le tasse che Poste aveva versato attraverso le dichiarazioni dei redditi annuali, ammesso che ciò fosse possibile, ovvero attivando un percorso giudiziale avanti alle Commissioni tributarie lungo e costoso.

Ora la Corte di Cassazione, con la sentenza 12933 del 24 maggio 2018 (clicca qui per leggere le sentenza) ha risolto definitivamente la questione, affermando che:

«8. Deve, in ogni caso, confermarsi, in difetto di rilevanti argomenti di segno contrario, il consolidato orientamento, secondo il quale “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. n. 1464/2012).

9. Si richiama altresì Cass. n. 2844/2012, la quale ha precisato che “nell’ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all’amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potendo quest’ultimo richiederne il rimborso alla medesima amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38“».

Ne consegue che appare ormai pacifico che Poste (o comunque il datore di lavoro) può ripetere unicamente l’importo netto corrisposto a suo tempo al lavoratore.

Roma, 9 gennaio 2019.

Sergio Galleano