Non sempre basta vincereuna causa per risolvere i problemi portati davanti al Giudice. A volte, riforme e abrogazioni di leggi non coordinate tra loro provocano gravi difficoltà a chi vince, come può succedere nei casi di licenziamento illegittimo. Infatti, proprio a seguito della vittoria in giudizio il lavoratore ingiustamente licenziato può trovarsi gravato di un ingente debito nei confronti dell’INPS. È questo un aspetto delle cause di licenziamento del quale poco si parla, ma che può rappresentare uno dei principali pericoli per chi fa causa. Spieghiamo in breve di cosa si tratta e come la questione è stata risolta dalla Corte di cassazione. Il lavoratore Tizio viene licenziato e fa causa al suo datore di lavoro per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, quantificato in un congruo numero di mensilità. Mentre la causa è incorso, il nostro lavoratore, rimasto privo di reddito, ha richiesto ed ottenuto la corresponsione da parte dell’INPS di alcuni ammortizzatori sociali. Spesso si tratta della NASPI, ma la questione riguarda ogni tipo di sostegno al reddito previsto dalla legge per chi si trovi in una condizione di disoccupazione involontaria e non possa far fronte alle proprie ordinarie esigenze di vita. La causa si conclude con la piena vittoria del lavoratore, che ottiene la reintegrazione nel precedente posto di lavoro, oltre ad un certo numero di mensilità di risarcimento. L’intera vicenda sembra dunque terminata nel migliore dei modi. A questo punto della nostra storia, però, interviene l’INPS. L’ente previdenziale si rivolge al lavoratore richiedendo la restituzione degli ammortizzatori sociali elargiti durante la disoccupazione. La ragione di questa pretesa è semplice: la sentenza di annullamento del licenziamento ripristina il rapporto sin dall’inizio (“ex tunc” in gergo tecnico). In termini di stretto diritto, l’effetto “ex tunc” di un provvedimento giudiziario funziona come una sorta di macchina del tempo. A seguito della sentenza, è come se il licenziamento non fosse mai avvenuto ed il lavoratore non avesse mai avuto diritto agli ammortizzatori sociali che ha percepito, perché non è mai stato disoccupato. Si tratta ovviamente di una lettura degli eventi del tutto slegata dalla realtà, anche se formalmente corretta. Infatti, prima di arrivare alla sentenza di annullamento del licenziamento illegittimo, il lavoratore è rimasto disoccupato per tutto il tempo della causa: anche quattro o cinque anni considerando la lentezza di alcuni Tribunali. A fronte di tali ritardi, l’importo del risarcimento, spesso già insufficiente a coprire l’intero periodo di disoccupazione, rischia di essere annientato dalla restituzione degli ammortizzatori sociali pretesa dall’INPS. Si pensi ad un lavoratore che rimane in causa per oltre tre anni e viene poi reintegrato con 12 mensilità di risarcimento, che, da un lato, non sono sufficienti a coprire l’intero danno subito e, dall’altro, verranno quasi interamente assorbite dalla richiesta dell’INPS di restituire oltre triennio di ammortizzatori sociali. Inoltre, esiste la possibilità, che il risarcimento non venga mai pagato e la sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro rimanga ineseguita, per semplice inottemperanza del datore di lavoro o perché eseguirla è divenuto impossibile, ad esempio in caso di fallimento dell’azienda. Nessuna di queste vicende scalfisce però la pretesa dell’INPS, poiché, come detto, la sentenza di reintegrazione ha formalmente eliminato il licenziamento fin dall’inizio e con esso la condizione di disoccupazione involontaria del lavoratore. Ora il lavoratore del nostro esempio è intrappolato in un paradosso: ha vinto la causa, ma la vittoria è fonte di una nuova serie di guai. Non solo il suo risarcimento è del tutto insufficiente, e forse non sarà mai pagato, ma il suo rapporto di lavoro non è mai ripreso e lui continua ed essere senza reddito, ma con un creditore in più, INPS, che richiede la restituzione delle somme che il malcapitato ha utilizzato per vivere durante i lunghi anni di causa. Vicende come questa pongono molti interrogativi e sul punto si erano formati in giurisprudenza due orientamenti distinti e contrapposti. Una posizione, più formalistica, accoglieva la pretesa dell’INPS sulla base di una interpretazione letterale delle norme, che pur non errata, produceva esiti paradossali e l’altra, più aderente alla realtà dei fatti, respingeva ogni pretesa restitutoria dell’INPS nei casi nei quali lo stato di disoccupazione permaneva anche dopo la sentenza. Con la sentenza n.23476/2025 del 18 agosto 2025, la Corte di cassazione a Sezioni Unite (clicca qui per scaricare il testo in PDF) ha risolto il contrasto accogliendo la seconda delle due interpretazioni. A giudizio della Corte, infatti, occorre tenere a mente lo scopo degli ammortizzatori sociali che, secondo l’art. 38 secondo comma della Costituzione, è quello di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze per il caso di disoccupazione involontaria. Fermo questo principio, non è possibile svuotare di contenuto la tutela degli ammortizzatori sociali nei casi dove essi più occorrono, ovvero quando la condizione di disoccupazione involontaria si protrae anche oltre la sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro ed, anzi, diviene irreversibile a causa dell’impossibilità della reintegrazione nel precedente posto di lavoro. Queste le parole della Corte: “… deve rigettarsi il ricorso dell'Inps poiché la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione.” Si tratta di una importante decisione, che finalmente mette fine ad un incredibile paradosso, dovuto al mancato coordinamento tra le norme risarcitorie in tema di licenziamento illegittimo e quelle in materia di ammortizzatori sociali, ma che, soprattutto, ricollega l’interpretazione della legge alla realtà dei fatti e allo scopo delle norme. Il nostro Studio si sta occupando di cause con tale oggetto e confida, anche a seguito della richiamata decisione di legittimità, che i giudici di merito si esprimano secondo tale principio per una tutela effettiva dei lavoratori. Avv. Federico D'Elia 7 Ottobre 2025