Riconosciuta la discriminazione nei confronti dei dirigenti pubblici per il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della determinazione dell’indennità di esclusività

COMMENTO A SENTENZA N. 887/24- TRIB. ROMA GIUD. DOTT. CONTE (clicca qui per scaricare la sentenza)

Con sentenza resa il 25 gennaio 2024, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti del Ministero della Salute, difesi da questo studio, a percepire la c.d. “indennità di esclusività” (che compensa il divieto di svolgere attività professionale privata) nella misura prevista per la loro anzianità di servizio, superiore a quindici anni, e che era stata loro negata, assumendo che, in quest’ultima, rientrasse unicamente il periodo di lavoro dopo l’assunzione in ruolo.

Negava, in altre parole, che nell’anzianità di servizio potessero computarsi gli anni di assunzione a tempo determinato, nonostante l’identità delle mansioni svolte.

Ciò contrastava non solo con le norme contrattuali e di legge (correttamente ricostruite nella sentenza) ma, soprattutto, con il divieto di discriminazione stabilito dalla direttiva dell’Unione europea 70/1999, clausola 4.

Ed infatti in un passaggio della pronuncia in commento - alla quale si rinvia - si legge testualmente:

Il rinvio operato all’art. 89 cit. comporta l’applicazione della regola da esso posta al comma 2, secondo la quale “L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Azienda o enti….con o senza soluzione di continuità”.

Il chiaro tenore di tale regola, che prescinde persino dall’identità o analogia del contenuto mansionistico dei rapporti, assorbe la questione del rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato posto dalla Clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva n.99/70 CE, ormai pacificamente interpretato, nel diritto vivente, nel senso che esso pone, anche in tema di anzianità di servizio, una regola “self executive” di pari trattamento idonea ad imporre, ove necessario, persino la disapplicazione di fonti interne contrarie anche di rango primario (ex pluris, Cass. 22558/2016, 20918/2019, 31149/2019, 31150/2019, 4195/2020, 12361/2020, 15231/2020, 17314/2020, 24201/2020, 8672/2023, 32576/2023), sempreché il servizio preruolo sia stato omogeneo quanto a tipo e condizioni di lavoro, cosa che nella specie il convenuto peraltro non contesta; e tanto più se abbia costituito il presupposto per l’assunzione in ruolo, nella specie risultante avvenuta con concorso riservato ex art.1, co.356, legge n. 145/2018 […].

La singolarità della causa consiste nel fatto che il Ministero assumeva, tra l’altro, di non avere previsto nell’anzianità di servizio il periodo svolto a tempo determinato dai ricorrenti, in assenza di fondi specifici previsti dalla legislazione corrente.

In altri termini, secondo il Ministero sarebbe legittimo discriminare i lavoratori attraverso l’assegnazione discrezionale dei fondi destinati alle retribuzioni.

Una tesi che non merita ulteriori commenti.

26.01.2024

Galleano&Associati