Ricorsi CEDU: cambia il termine per la proposizione dei ricorsi

Diminuisce il termine per la presentazione dei ricorsi alla CEDU: da sei a quattro mesi dalla decisione definitiva da parte della giurisdizione dello Stato membro a partire da febbraio 2022.

La modifica dei termini per la presentazione dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo è stata decisa dal protocollo n. 15 siglato a Strasburgo il 24 giugno 2013 e ora ratificato da tutti gli Stati aderenti alla Carta europea dei diritti dell’Uomo, tra gli ultimi l’Italia, che si è decisa a recepirlo con la legge n. 11 del 15 gennaio 2021, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio). Il protocollo è entrato in vigore a tutti gli effetti a far data dal 1° agosto 2021.

Perchè la modifica ai termini di presentazione dei ricorsi?

I motivi della modifica sono in primo luogo legati al costante incremento del carico di lavoro della Corte (la riduzione dei termini per la presentazione è utile per sveltire le procedure) e imputabile, in secondo luogo, anche all’affermarsi dell’informatizzazione generalizzata della giustizia che dovrebbe facilitare la presentazione dei ricorsi.

La riduzione dei termini entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2022, dopo un periodo transitorio, ovvero sei mesi dall’entrata in vigore del protocollo, disposto dall’art. 8, 3° comma della Convenzione, dunque alla data del 1° febbraio 2022.

Dunque, solo ai ricorsi presentati da tale data si applicherà il nuovo termine temporale di quattro mesi che, peraltro, non riguarderà i provvedimenti che sono divenuti definitivi anteriormente al 1° febbraio 2022, evitando ogni possibile interpretazione retroattiva, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU. 

Ma il protocollo dispone anche ulteriori e rilevanti modifiche del procedimento avanti alla corte di Lussemburgo.

Innanzi tutto, è stata eliminata la previsione introdotta con il Protocollo n. 14 in base alla quale la Corte non poteva rifiutare l’esame di un ricorso ove il caso non fosse stato debitamente esaminato da un tribunale interno (articolo 35, par. 3, lett. b della Convenzione), anche nell’ipotesi che il ricorrente non avesse subito alcun pregiudizio importante.

Diviene quindi ora determinante la verifica del ricorrere di un pregiudizio importante per l’interessato, in assenza del quale i giudici di Strasburgo dovranno dichiarare il ricorso irricevibile, anche se la causa non sia stata esaminata da un tribunale nazionale in via definitiva. Questa modifica entra immediatamente in vigore e si applica quindi ai ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore del Protocollo n. 15 (articolo 8, par. 4).

Il venir meno di tale principio, non significa affatto che venga meno il controllo della Corte sui diritti fondamentali come quello del giusto processo.

Una ulteriore modifica è prevista dall’art. 1 del Protocollo, dove si dispone che, “alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione»”.

La Corte EDU vigila 

Il margine di apprezzamento nell’applicazione dei diritti convenzionali da parte degli Stati aderenti viene così modificato, ma resta sempre sotto il controllo della Corte EDU: ciò importa che il mancato esame da parte del giudice nazionale resta comunque apprezzabile dalla Corte e impone la massima tutela interna dei diritti perché, in caso contrario, sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà codificato proprio nel Protocollo n. 15, secondo un principio che ricorda quello stabilito dalla giurisprudenza della nostra Corte di cassazione che ha definito la riforma del n. 5 dell’art. 360 cpc in tema di ricorso per cassazione per mancato esame di fatti rilevanti i fini del decidere, recuperandone la possibilità di censura come violazione “del minimo costituzionale” richiesto per l’esistenza di un effettivo esercizio della giurisdizione.


È stata poi eliminata la precedente regola che prevedeva il potere di una Camera semplice di rimettere la decisione del procedimento alla Grande Camera, a condizione che una delle parti non si opponesse (articolo 30). Ora questo diritto di veto delle parti viene meno, consentendo così il più celere definirsi di una giurisprudenza certa a seguito della pronuncia della Grande camera, soprattutto nei casi più complessi e rilevanti in relazione ai principi fondamentali della Carta EDU. Senza contare che questa misura evita manovre dilatorie dei Governi in causa, che potrebbero avere un interesse, per evitare l’accertamento di una violazione, a prolungare la durata del procedimento.

Il protocollo interviene anche sulla composizione dei collegi giudicanti: si prevede che i candidati alla carica di giudice del Tribunale debbano avere meno di 65 anni alla data entro la quale l’elenco dei tre candidati è richiesto dall’Assemblea parlamentare. Poiché la durata della carica rimane quella di nove anni, l’età sino alla quale i giudici possono rimanere in servizio è aumentata al 74mo anno di età.

Rinviata invece la ratifica del protocollo n. 16 adottato il 2 ottobre 2013: il Protocollo, ad oggi entrato in vigore per 15 stati, dispone l’introduzione della possibilità di interrogare preventivamente la Corte di Strasburgo, prevedendo che le Corti supreme di uno Stato parte della Convenzione europea possano, nel corso del giudizio avanti a loro pendente, chiedere alla Grande Camera un parere sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma CEDU e dei suoi protocolli addizionali, sospendendo il procedimento interno in attesa della decisione della Corte Edu.

Insomma, una sorta di rinvio pregiudiziale come quello alla Corte di giustizia che renderebbe più celere l’applicazione piena dei diritti fondamentali della Carta dei diritti umani, intervento più che opportuno, tenuto anche conto anche del sostanziale collasso in cui versa il Comitato europeo per i diritti sociali, sommerso da un numero insostenibile di reclami, il cui parere non potrà che essere reso in non meno di tre-quattro anni. A differenza del reclamo al Comitato, la decisione della Grande camera risulterebbe poi vincolante per lo Stato interessato.

Certo, il parere della Grande camera della CEDU spaventa non poco il legislatore italiano, sempre molto attento alle “invasioni” delle Corti sovranazionali, con il connesso timore di dover sollevare i controlimiti ove si ritengano in pericolo quelli che, a torto o a ragione, vengono considerati principi essenziali della stato italiano, come il concorso per l’accesso al pubblico impiego (v. la sentenza UX della Corte di giustizia sui giudici onorari italiani o la vicenda Taricco sulla prescrizione dei reati fiscali e altro: v. E. Lamarque, La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa, Giustizia insieme, 18.11.2020) .

Insomma il sistema di giustizia transazionale si va sempre più raffinando. Non può che essere un bene per tutti.