TRASFERIMENTO D'AZIENDA: COSA ACCADE AL LAVORATORE LICENZIATO DAL CEDENTE?



In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro non si trasferisce se il lavoratore non impugna il licenziamento operato dal cedente prima della cessione, sul punto si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 8039/2022. 

L'avv. Galleano ha esaminato la sentenza indicata nella quale si ricostruisce in modo approfondito la normativa nazionale ed eurounitaria in tema di trasferimento di azienda, richiamando anche la sua giurisprudenza che ha ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 2112 c.c. anche in caso di ritorno dell’azienda alla società originaria cedente, poi retrocessionaria.  

La vigenza del rapporto di lavoro è il presupposto da cui deriva la continuità stabilita dall’art. 2112 c.c., sicché il rapporto “passa” al cessionario se effettivamente in corso o se, ove interrotto, è stata operata una regolare impugnazione che consente al giudice di dichiararne la nullità che, ove accertata, si riverbererà sul cessionario. Tanto non ricorreva nel caso in esame, dove i lavoratori erano stati licenziati (e dunque il rapporto si era interrotto) e gli stessi non avevano impugnato il licenziamento.

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5.06.2022