All’esito di un lungo contenzioso nel quale assisteva un gruppo di lavoratori precari, il nostro Studio ha ottenuto una rilevante sentenza della Corte di appello di Palermo (sentenza n.1190 del 17.02.2026 clicca qui per scaricare il testo integrale in PDF) in tema di ritorsione operata dal datore di lavoro pubblico nei confronti dei lavoratori. Questa in sintesi la vicenda. I lavoratori a termine impiegati abusivamente presso Comune di Mazara del Vallo intentavano causa all’Amministrazione avanti al Tribunale di Marsala e ottenevano la stabilizzazione del posto di lavoro. La vittoria in giudizio apriva, inoltre, la strada per successive cause di risarcimento danno derivante dalla prolungata condizione di precariato. Sconfitto in giudizio, il Comune avviava la stabilizzazione dei lavoratori, ma pretendeva da questi ultimi una dichiarazione di rinuncia a tutti i diritti di natura risarcitoria e retributiva che potevano essere fatti valere in ragione nel periodo di precariato subito. Per costringere i lavoratori ad accettare tale illegittimo scambio tra stabilizzazione e risarcimento, il Comune di Mazara del Vallo sospendeva i contratti a termine dei quali aveva già comunicato il rinnovo, disponendo che sarebbero stati prorogati fino alla stabilizzazione solo per quanti avessero sottoscritto una specifica rinuncia ai propri diritti. Il Comune, dunque, ricattava i lavoratori vittoriosi in giudizio togliendo loro la propria fonte di sostentamento, per ottenere la rinuncia ai risarcimenti dovuti. Il nostro Studio impugnava questa incommentabile delibera ed in primo grado il Tribunale di Marsala la annullava, ordinando la ricostituzione dei rapporti a termine. In appello invece la Corte di Palermo dava ragione al Comune di Mazara del Vallo, sostenendo che il comportamento dell'ente fosse giustificato dall'interesse pubblico a contenere le spese di bilancio in ipotesi derivanti dalle cause che i lavoratori avrebbero potuto intentare una volta stabilizzati. La Corte di cassazione avanti alla quale è stata impugnata la sentenza di appello, stabiliva infine che il datore di lavoro, anche pubblico, non può condizionare la stipulazione di un contratto alla rinuncia a diritti indisponibili dei lavoratori. Dopo aver affermato tale principio, la Cassazione rinviava la causa alla Corte di Appello di Palermo, affinché stabilisse il risarcimento dovuto ai lavoratori in conseguenza di tale illegittima condotta del Comune di Mazara del Vallo. La Corte di appello, in sede di rinvio, confermava così l'originaria sentenza del Tribunale di Marsala, condannando il Comune di Mazara del Vallo a risarcire i lavoratori delle retribuzioni perdute per il periodo in cui erano stati sospesi dal lavoro. Non si tratta, peraltro, di un caso isolato. Analoga situazione ricattatoria si era verificata presso il Comune di Agira. In quel caso il Tribunale di Enna si era pronunciato per la legittimità del comportamento del comune, mentre la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza con la pronuncia n. 169 del 3.11.2025 (clicca qui per scaricare il testo integrale in PDF). Non v’è da stupirsi, del resto, tenuto conto che addirittura lo Stato italiano, dunque non un ente locale, aveva adottato questa tecnica. Ci riferiamo alla vicenda dei giudici onorari italiani, anch’essi seguiti dal nostro Studio (clicca qui per scaricare la sentenza in formato PDF e per approfondire vai nella sezione news del nostro sito per leggere l’articolo clicca qui https://studiogalleano.it/news/lodissea-della-magristraure-onoraria-il-legislatore-italiano-non-puo-subordinare-la-stabilizzazione-dei-magistrati-onorari-alla-rinuncia-ai-diritti-acquisiti ) Anche in questo caso, la procedura di conferma del rapporto di lavoro, con regolarizzazione economica e previdenziale, era stata subordinata alla rinuncia dei diritti che i giudici onorari avrebbero potuto far valere in relazione al passato per i periodi di servizio sino ad allora resi. Qui è dovuta intervenire la Corte di giustizia, con la sentenza 11 settembre 2025 (causa C-253/24), dichiarando che “la clausola 5 della Direttiva osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente”. Dunque, se si insiste, alla fine si riesce ad ottenere ragione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Deve però essere fatta un’ultima considerazione. Le cause richiedono un largo dispendio di tempo e denaro e dovrebbero essere intentate per dirimere questioni controverse. Non è accettabile che un lavoratore che ha già ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni, dunque un lavoratore nel giusto, debba affrontare contenziosi infiniti per tutelarsi a fronte di comportamenti ritorsivi e palesemente illeciti della Pubblica Amministrazione, che della legalità dovrebbe essere la custode. E tanto vale anche per lo Stato.