La vittoria dei giudici onorari. Dopo una lunga battaglia legale, che questo studio cura da quasi dieci anni, il Consiglio di Stato, con la sentenza 27216 del 2 aprile 2026, (clicca QUI per scaricare il file in PDF) ha finalmente riconosciuto ai giudici onorari tutti di diritti loro spettanti in qualità di lavoratori del Ministero della Giustizia. La sentenza ha chiuso un procedimento in cui l’avv. Sergio Galleano era intervenuto nell’interesse di un’associazione di Giudici onorari, assieme ai prof. Bruno Caruso e Antonio Lo Faro. Per un riassunto della loro vicenda si veda qui: https://studiogalleano.it/news/lodissea-della-magristraure-onoraria-il-legislatore-italiano-non-puo-subordinare-la-stabilizzazione-dei-magistrati-onorari-alla-rinuncia-ai-diritti-acquisiti ed ivi ulteriori rinvii ad altri articoli e interventi precedenti. La rivendicazione dei giudici onorari è iniziata con una pronuncia del Comitato europeo per i diritti sociali, parere reso pubblico il 16 novembre 2016 (complaint n. 102/2016), che ha riconosciuto il loro diritto al trattamento previdenziale negato dalla normativa nazionale italiana, in quanto non considerati come lavoratori subordinati, quali in effetti erano. A tale pronuncia faceva seguito la nota sentenza UX della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C. 258/18, che riconosceva la funzione giurisdizionale svolta dai giudici onorari e la natura subordinata della loro attività, con ogni conseguenza retributiva e previdenziale, alla pari di tutti gli altri giudici. Da quel momento iniziava una accesa contesa tra gli organismi sovranazionali e la giurisdizione italiana. La Corte di giustizia e la Commissione europea insistevano sul diritto dei Giudici onorari ad essere riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti, con conseguente riconoscimento dei ditti fondamentali sanciti anche dalla nostra Costituzione (art. 36: diritto ad una retribuzione “ proporzionata alla quantità/qualità del lavoro e sufficiente per un'esistenza dignitosa” e 38: diritto ad una copertura previdenziale) e non come funzionari onorari, retribuiti con un compenso forfettario onnicomprensivo e non adeguato ai compiti effettivamente svolti, peraltro essenziali al buon funzionamento del sistema giudiziario. In Italia, la magistratura del lavoro (adita correttamente all’inizio, trattandosi di un rapporto di lavoro ordinario contrattualizzato ex art. 2 d.lgs. 165/2001) risultò subito divisa su posizioni opposte: molti riconoscevano la correttezza della decisione della Corte di giustizia UX, forte di precedenti sui giuridici onorari inglesi (recorders, sentenza O’Brien del 2012, C-393-10) del 2012, altri, con pronunce di natura strettamente corporativa, continuavano ad insistere per la natura onoraria del lavoro di tali loro colleghi con negazione di ogni diritto retributivo e previdenziale. A sua volta il legislatore tentava di tamponare la situazione con provvedimenti di natura palliativa. Tutti divenuti causa di procedure di infrazione a carico dell’Italia. Si arriva così al 2025, quando la Commissione europea decideva di procedere avanti alla Corte di Giustizia denunciando lo Stato italiano per inadempimento degli obblighi comunitari. L’Italia si vedeva quindi costretta, con la legge 51/2015, ad una sostanziale stabilizzazione di tutti i giudici onorari, valida però solo per il futuro. Per il pregresso, che riguardava periodi anche ventennali, veniva operata una modifica al d.lgs. 116/2017 (art. 30 quinques). La nuova norma prevedeva una conferma del rapporto di lavoro in essere da ottenere con apposita domanda da parte dell’interessato, la presentazione della quale comportava la rinuncia espressa ad ogni diritto connesso con il precedente periodo di servizio. Insomma, ti stabilizzo, ma la devi pagare (il prezzo per la stabilizzazione, come si esprimeva testualmente il Governo italiano nelle difese in Corte di giustizia). Un provvedimento tanto più vergognoso se fatto proprio dal legislatore e che, infatti, veniva censurato dalla Corte di Lussemburgo, su rimessione della Corte appello dell’Aquila, con la sentenza Pelavi del 4 settembre 2025 (Causa C-253/2024) che sanciva la contrarietà al diritto dell’Unione europea della clausola ricattatoria. Nel corso del lungo contenzioso giudiziario, intanto, il Tar Emilia-Romagna, aveva interrogato anch’esso la Corte di giustizia che aveva reso una delle tante pronunce favorevoli ai lavoratori (pronuncia PG del 7 aprile 2022, causa C- 236/20) e aveva quindi accolto le domande della giudice ricorrente. Tale sentenza era stata appellata avanti al Consiglio di Stato che aveva rinviato al Tar Lazio, ritenuto formalmente competente per tale contenzioso. Per diversi anni, infatti, era stata incerta la giurisdizione su tale contenzioso tra il giudice del lavoro e il giudice amministrativo. La questione era stata infine decisa in favore del giudice amministrativo, con la sentenza n. 21986 del 30 luglio 2021 delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Tale decisione sembrava essere stata presa considerando il giudice amministrativo molto meno favorevole alle ragioni dei giudici onorari rispetto a quello del lavoro. Così la causa iniziata al Tar Emilia-Romagna veniva trasferita a Roma dove, come prevedibile, la richiesta di tutela del giudice onorario veniva rigettata dal TAR. Veniva quindi proposto appello avanti al Consiglio di Stato che, finalmente, ha visto il riconoscimento definitivo delle ragioni del giudice onorario in causa e di tutti i suoi colleghi giudici onorari. L’affermazione non è di poco conto, venendo a costituire, di fatto, diritto vivente. Il Consiglio di Stato, infatti, è l’ultimo grado del giudizio amministrativo, con la conseguenza che le sue pronunce sono definitive e dovranno essere seguite da tutti i Tar, compreso quello di Roma. Particolarmente rilevante, infine, è il rigetto dell’eccezione di prescrizione svolta dall’Avvocatura di Stato: la natura subordinata del rapporto era esclusa per i giudici onorari in ragione della normativa vigente, dunque non vi era ragione per applicare la prescrizione, attesa la natura non subordinata dei rapporti, come delineata dal legislatore. La prescrizione, quindi, inizierà a decorrere solo a partire dal 2025, anno della stabilizzazione di tale categoria di lavoratori.